Un condominio delibera l’installazione di paletti e fioriere per impedire ai condòmini di parcheggiare nell’area comune antistante l’edificio, adibendola alle sole operazioni di carico e scarico. Un condomino non è d’accordo e fa ricorso. Ma sia nei primi due gravi di giudizio, sia in Cassazione, vede frustrate le sue richieste dalle relative sentenze. Vediamo perché.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 16.9.2016,
n. 18187
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CONSIDERATO CHE:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Ritenuto che:
– G.D. convenne in giudizio il Condominio …, chiedendo dichiararsi la nullità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale del 29.3.1995 e del 22.6.2004, che avevano vietato l’utilizzo dell’area antistante il fabbricato per la sosta di automezzi, limitandone l’uso da parte dei condòmini alle sole operazione di carico e scarico delle merci;
– nella resistenza del condominio convenuto, il Tribunale di Genova rigettò la domanda;
– sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Genova confermò la pronuncia di primo grado;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre G.D. sulla base di un unico motivo;
– resiste con controricorso il Condominio ….
Atteso che:
– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102-1120 cod. civ. e 112-342 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame col quale l’appellante aveva lamentato la violazione degli artt. 1102 e 1120 cod. civ. e per avere la Corte territoriale ritenuto la legittimità delle delibere che vietavano ai condòmini di parcare le loro auto nell’area condominiale antistante il fabbricato, disponendo la collocazione di paletti e di fioriere) appare manifestamente infondato, in quanto trattasi di delibere che hanno regolamentato l’uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., senza alterarne la funzione o la destinazione, e che – in quanto tali – non danno luogo ad innovazioni ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. da approvare a maggioranza qualificata, non potendosi ritenere che l’apposizione di ostacoli alla sosta (paletti, fioriere) dia luogo ad opere di trasformazione che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013; Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013; Sez. 2, Sentenza n. 18052 del 19/10/2012; Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 12/07/1968).
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato».
CONSIDERATO CHE:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici (anzi il resistente ha depositato memoria adesiva alla detta relazione);
– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
(omissis)
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.