Il condomino che intende distaccarsi dall’impianto centralizzato può farlo a patto che sia in grado di provare, con apposita relazione termotecnica, che l’azione non comporti squilibri al sistema o aggravi di spesa per gli altri condomini. È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22285 del 3 novembre 2016, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., sent. 3.11.2016,
n. 22285
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.B. impugnava la delibera del Condominio di Via … con la quale l’assemblea condominiale decideva di non concedere il distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale alla proprietà C.B., in quanto avrebbe danneggiato le altre unità immobiliari sia dal lato economico, che di rendimento del riscaldamento. Eccepiva il ricorrente l’inefficacia della delibera in violazione del diritto individuale del condomino di ottenere quanto richiesto.
(omissis)
Il Giudice di Pace, con sentenza n. …, accoglieva l’impugnazione, dichiarando la nullità della delibera sul punto relativo al distacco del riscaldamento. Dichiarava il diritto di C.B. ad eseguire il richiesto distacco.
Il Tribunale di Milano pronunciandosi sull’appello proposto dal Condominio di via …, con contraddittorio integro, con sentenza n. … accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata rigettava l’impugnazione azionata da C.B., in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava C.B. al pagamento della somma di euro 4.037 oltre interessi legali a titolo di risarcimento danni.
Condannava C.B. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo il Tribunale di Milano, C.B. non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per operare il distacco del proprio appartamento dal riscaldamento condominiale e, cioè, che per il distacco dal proprio immobile dall’impianto di riscaldamento condominiale non fossero derivati notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condomini, non avendo il condomino C.B. prodotto alcuna relazione termotecnica.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.B. con ricorso affidato ad un motivo. Il condominio di via … ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso C.B. lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nel ritenere che il C.B. non avrebbe dato la prova della sussistenza dei requisiti necessari per il distacco di cui si dice e cioè che il distacco non arrecasse squilibri di funzionamento dell’impianto condominiale e che non determinasse aggravi di spesa a carico degli altri condòmini, non avrebbe considerato che la prova era nello stesso comportamento del condominio. Come era risultato ed era stato acquisito al giudizio, l’avvenuto distacco dall’impianto centralizzato era stato effettuato dal precedente proprietario ed era circostanza nota da anni all’amministrazione ed ai condòmini, epperò, in tutto il tempo in cui l’appartamento del C.B. risultava distaccato dal riscaldamento, né l’impianto di riscaldamento presentava squilibri di funzionamento, né aggravi di spesa per i rimanenti condòmini. Pertanto, la prova che sussistessero i presupposti per il distacco di cui si dice era nello stesso comportamento del condominio.
1.1. Il motivo è infondato.
Va qui osservato che la questione relativa al distacco di un condominio dall’impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all’art. 1118 cod. civ. come modificata dalla L. n. 220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, cc. dd. riforma del condominio. Tale normativa ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento ma a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto od aggravi di spesa per gli altri condòmini. Il condomino che intende distaccarsi deve, in altri termini, fornire la prova che “dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini”, e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi per i condòmini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale. L’onere della prova in capo al condomino che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno, come bene ha evidenziato la stessa sentenza impugnata, soltanto nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall’impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si è detto, con l’ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o “aggravi” per i restanti condòmini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante. Né, ed è bene precisarlo, l’interessato, ai sensi dell’art. 1118 cod. civ., potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma, poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco “non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini”.
Il Tribunale di Milano, nel caso concreto, ha ritenuto che la delibera del 29 marzo 2010 con la quale il Condominio di via … ha negato a C.B. l’autorizzazione ad effettuare il distacco della propria unità immobiliare dall’impianto di riscaldamento centralizzato era immune da censure perché il condomino C.B. non aveva dimostrato, e lo avrebbe dovuto, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1118 cod. civ. e cioè la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l’erogazione del servizio e di eventuali aggravi di spesa per i rimanenti condomini scaturenti dal chiesto distacco, e/o, comunque, non ha ritenuto, che la prova dell’insussistenza dei detti pregiudizi fosse presente negli atti del processo.
(omissis)
In definitiva il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.
(omissis)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 2.200 di cui 200per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge (omissis).