Il tema non riguarda il condominio in senso stretto. Tuttavia, è negli edifici condominiali che sempre più spesso si verificano pratiche discutibili quando non addirittura scorrette o truffaldine. Di che cosa si tratta? Sovente dei contratti di luce e gas estorti perlopiù ai condomini anziani. Ma, talvolta, l’inganno viaggia anche per posta.
Ecco la vicenda sottoposta da una lettrice alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa: “Mi chiamo (omissis) e credo di aver subito una truffa: nelle settimane passate mi sono state recapitate a casa alcune riviste di moda e attualità. Inizialmente pensavo fossero copie omaggio, poi però mi sono accorta che sulla copertina era riportato il prezzo e alla fine il mio sospetto è stato confermato, in quanto mi è arrivato il relativo bollettino da pagare. Ho subito telefonato alla casa editrice per avere informazioni e mi è stato detto che è arrivata loro una cartolina a mio nome. Peccato che io non abbia firmato proprio nulla. Ho anche fatto presente che queste riviste non sono di mio interesse, chiedendo di annullare il contratto (che non ho mai sottoscritto) e che vorrei avere una copia della cartolina (anche solo telematica) che avrebbero ricevuto a mio nome. Come posso procedere? È possibile che sia stata truffata o che qualche condomino abbia firmato una cartolina al mio posto?
Vediamo il parere dell’avvocato Carlo Pikler, responsabile area legale Rokler Management & Consulting S.r.l.: “Il lettore potrà pretendere di avere copia del contratto originale dal medesimo sottoscritto e sulla cui base dovrebbe fondarsi l’asserito rapporto giuridico, altrimenti inesistente. Qualora venisse affermata dalla Casa Editrice l’eventuale conclusione a distanza del suddetto contratto – che si suppone di abbonamento ad una rivista periodica – secondo la disciplina dettata dal Codice del Consumo (il D.lgs n. 206/2005, come di recente modificato dal D.lgs n. 21/2014), allora la stessa Casa Editrice dovrà fornire al presunto cliente la prova della suddetta conclusione, secondo una delle modalità previste dalla legge. Per contratti stipulati a distanza, si intendono quelli sottoscritti senza la presenza fisica delle parti (su internet, per telefono, per fax, per posta o tramite televisione). Ad essi sono stati giuridicamente equiparati quelli conclusi fuori dai locali commerciali dei venditori, ovvero quelli sottoscritti a casa del consumatore, per strada, presso alberghi, fiere e così via.
Si precisa che la legge impone, ai fini della stipula di tali tipologie di contratti a distanza, una preliminare informativa a carico del venditore-professionista. In mancanza di ciò, il diritto di recesso esercitabile nel termine di 14 giorni dal possesso della merce ordinata è sospeso per 12 mesi, durante i quali non decorre sino al momento in cui il venditore non fornisca le informazioni di legge.
Nella fattispecie si consiglia di inviare subito formale diffida e messa in mora recapitata a mezzo a.r. nella quale contemporaneamente:
1. contestare la sottoscrizione e/o comunque la conclusione di un qualsivoglia contratto di abbonamento con la Casa Editrice in questione, richiedendone la doverosa prova ed eccependo, altrimenti, l’inesistenza di ogni obbligo;
2. dichiarare in ogni caso, al tempo stesso, la volontà di recedere ai sensi del Codice del Consumo, anche per mancata informativa precontrattuale;
3. specificare l’intenzione di adire le vie legali/giudiziali nell’evenienza in cui la Casa Editrice perseverasse nel recapitare le riviste e/o nel millantare diritti di credito inesistenti, in particolare indicando la volontà di rivolgersi all’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato (alla quale possono essere inviate segnalazioni anche on line dal sito www.agcm.it);
4. ad ogni modo dichiarare la propria totale estraneità al rapporto, nonché il proprio disinteresse per la merce, restituendola al mittente.
Ad abundantiam e per concludere, nella remota ipotesi in cui la Casa Editrice producesse un qualche documento con l’asserita sottoscrizione del cliente/consumatore – il quale in realtà non ha mai sottoscritto alcunché – costui può difendersi eccependone la falsità. In un eventuale giudizio, quindi, il lettore, se il documento fosse prodotto per fotocopia, dovrebbe in primo luogo contestare la conformità della copia all’originale, richiedendo l’esibizione di quest’ultimo.
Nell’evenienza di produzione processuale dell’originale della scrittura privata (in realtà falsa), infine, il lettore potrebbe sempre disconoscere la paternità della propria sottoscrizione, chiedendone la verificazione (con successiva istruzione di c.t.u. grafologica da parte del giudice)”.