[A cura di: Virginio Trivella – Renovate Italy]
Due emendamenti si confronteranno in questi giorni alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Dalla scelta che sarà fatta e dal testo che sarà portato in Aula dipenderà la vera diffusione di uno strumento sul quale il Governo ha puntato per lo sviluppo, ma che è cruciale per imporre una svolta al modo in cui oggi si affronta la manutenzione degli edifici.
Si tratta degli emendamenti 2.189 e 2.66. L’articolo 2, a cui si riferiscono, introdotto nel disegno di legge di Bilancio per volontà del ministro delle infrastrutture Graziano Delrio, presenta innovazioni importantissime rispetto al passato, focalizzando il nuovo incentivo dedicato ai condomini sull’ampliamento di scala degli interventi, dagli appartamenti agli interi edifici, incentivando specificamente la riqualificazione degli involucri e affrontando con determinazione il problema dell’incapienza fiscale (consentendo a tutti di cedere la detrazione a soggetti terzi).
Il motivo per cui l’attenzione è stata posta sulla qualità degli involucri è che è soprattutto da questi che dipende la riduzione dei fabbisogni di energia degli edifici; inoltre l’attuale ecobonus è stato del tutto inefficace nel promuoverne il miglioramento della qualità dei condomini.
L’articolo 2, d’altro canto, non coglie ancora l’esigenza di coinvolgere gli operatori finanziari nell’anticipazione degli incentivi con strumenti a basso costo, che sarebbero possibili trasformando le detrazioni in crediti e consentendone la cessione ai suddetti operatori. La possibilità di cedere la detrazione ad altri soggetti (azionabile da tutti gli interessati e indirizzabile non solo alle imprese, superando l’inefficace formula già attivabile dal 2016) è una rivoluzione concettuale, perché trasforma in via di principio un incentivo incerto, che dipende dalla situazione fiscale che si manifesterà di anno in anno, in una risorsa certa, ancorché dilazionata nel tempo. Ma non è ancora in grado di stimolare gli operatori finanziari a rendere disponibili strumenti finanziari a basso costo. Anche ammettendo la cedibilità della detrazione alle banche (che nell’attuale formulazione del testo è dubbia), la persistente natura di detrazione fiscale impedirebbe loro di attivarsi senza coprire il rischio di dover fronteggiare futuri vincoli di bilancio o addirittura perdite fiscali. In altri termini, lo schema della cessione, oltre a essere macchinoso, non rende efficiente il sistema e non consente di promuovere finanza a basso costo, cioè il tassello che ancora manca alla combinazione che renderà davvero attraenti gli incentivi agli occhi dei cittadini.
GLI EMENDAMENTI
L’emendamento 2.189 promuove proprio questa virtuosa coniugazione tra caratteristiche tecniche e finanziarie dell’incentivo, stimolando da un lato l’interesse e l’impegno a ridurre i fabbisogni di energia che generano sprechi, dall’altro consentendo la creazione di strumenti finanziari accessibili attraverso un meccanismo innovativo di cessione del credito fiscale.
L’emendamento 2.66 promuove due modifiche sostanziali all’articolo 2 che, a nostro parere, sono in contrasto con la finalità del provvedimento. Sul piano tecnico, l’accesso all’incentivo sarebbe consentito agli interventi che conseguono la classe energetica A1. Apparentemente si tratta di una condizione apprezzabile. In realtà non è così, a causa della nuova procedura di determinazione della classe energetica: infatti, da circa un anno, il significato di classe energetica è profondamente cambiato. Oggi è possibile raggiungere classi elevate anche solo rendendo efficienti gli impianti con scarsi o nulli interventi di miglioramento dell’involucro oppure addirittura sfruttando vantaggi meramente computazionali (ad esempio mediante il semplice allacciamento a una rete di teleriscaldamento con caratteristiche favorevoli). In questo ultimo caso i consumi reali dell’edificio non verrebbero nemmeno ridotti.
Con questo criterio si abbandonerebbe l’ambizione dell’incentivo di promuovere la massima riduzione dei fabbisogni di energia e, al contrario, si stimolerebbe il mercato a muoversi solamente nel consueto solco (miope, possiamo dire) della massima efficienza degli impianti e della ricerca di vantaggi legati alla scelta del vettore energetico non per motivi energetici ma per convenienza fiscale.
Questo modus operandi è in netto contrasto con la direttiva EPBD e con il principio efficiency first raccomandato dalle istituzioni europee, oltre che con il buon senso. Inoltre muterebbe drasticamente il senso dell’incentivo, facendo perdere gran parte dei vantaggi in termini di sviluppo del PIL, dell’occupazione e di tutela ambientale, con soddisfazione forse solo degli interessi legati alla vendita di energia. Non si vede proprio quale sia l’esigenza di agevolare – in misura superiore a quanto già non sia attualmente – l’efficientamento degli impianti, dato che peraltro si tratta di attività già convenienti e caratterizzate da brevi tempi di ritorno degli investimenti. Tantomeno la conversione al teleriscaldamento: il TLR non ha alcuna necessità di appropriarsi di un incentivo dichiaratamente dedicato alla riduzione dei consumi. Questo modello non può essere considerato un incentivo allo sviluppo, ma un mero sussidio, nemmeno così necessario.
Anche sul piano finanziario, l’emendamento 2.66 dal nostro punto di vista non offre alcuna miglioria al testo. Anzi. Qualora fosse approvato, la cessione delle detrazioni sarebbe consentita esclusivamente agli istituti di credito e agli intermediari finanziari (che non sono interessati ad “impastoiare” i propri bilanci per i prossimi dieci anni), ai concessionari di servizi di distribuzione di energia elettrica o gas naturale, oppure alle società di vendita di energia elettrica o gas naturale con più di centomila clienti serviti. Questi ultimi soggetti diventerebbero di fatto i monopolisti della cessione delle detrazioni e ad essi sarebbe affidata l’enorme responsabilità (o, per meglio dire, potere) di scegliere come orientare le attività incentivate dallo Stato: scelta che non potrà però che essere operata discrezionalmente, in base alla propria convenienza economica ed attraverso la canalizzazione delle proprie risorse.
CONCLUSIONI
A seconda di quale emendamento – e quindi modello – verrà adottato, dipenderà la reale efficacia del nuovo incentivo sul piano della capillare diffusione (cioè, in altri termini, sulla sua capacità di essere vero promotore di sviluppo), su quello della profondità degli interventi incentivati ed anche su quello etico.
Una legge approvata pochi giorni fa ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare gli Accordi di Parigi per la protezione dell’ambiente, senza però individuare strategie, strumenti e risorse. La Commissione Bilancio, facendo la scelta giusta, potrà dotare il nostro Paese di un primo concreto e robusto strumento di attuazione.