Affittare un alloggio a gruppi di studenti può essere vietato dal regolamento di condominio? È il quesito posto da una condomina alla rubrica di consulenza legale del Tg del Condominio. Di seguito, una sintesi della vicenda e il parere fornito dall’avvocato Chiara Magnani di Parma.
IL QUESITO
Nel mio condominio, due unità immobiliari sono date in locazione, dai rispettivi proprietari, a gruppi di studenti, credo con l’intermediazione di un’agenzia immobiliare. Si tratta di un’attività certamente redditizia, anche perché lo stabile è vicino alla Facoltà di Ingegneria. E i due immobili non sono mai sfitti. In un appartamento alloggiano di norma 5 studenti, nell’altro, piuttosto esteso, quasi dieci, anche se il numero esatto non è stato individuato. I proprietari dei due alloggi non abitano negli appartamenti. Ora, il regolamento di condominio (che risale agli anni Trenta del Novecento) consente l’utilizzazione degli appartamenti come abitazioni e studi professionali. Sono poi stabiliti diversi divieti fra cui “casa da té” (vale a dire casa d’appuntamenti), “sala da ballo” e numerosi altre utilizzazioni. Fra i divieti vi è anche quello relativo all’esercizio di “attività di affittacamere”. Ciò premesso, la domanda è questa: la locazione sistematica a studenti può essere assimilata all’attività di “affittacamere”?
RISPONDE L’AVVOCATO C. MAGNANI
Da quanto riportato nel quesito, mi pare che il proprietario non svolga alcuna attività economica all’interno dell’unità ma che “semplicemente” conceda in locazione il proprio immobile agli studenti mediante un contratto di locazione. Ricordo come il contratto di affitto per esigenze abitative di studenti universitari possa assumere anche le forme di un contratto di locazione a uso transitorio con una durata diversa (da 6 a massimo 36 mesi) rispetto al contratto di locazione ad uso abitativo (4+4), ma la circostanza che si alternino diversi studenti nell’immobile nulla centra con lo svolgimento dell’attività di affittacamere.
L’attività degli affittacamere è definita, infatti, dalla Legge n. 217/83 come “struttura composta da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari”. Normalmente riguarda locazioni di durata molto breve.