[A cura di: Lilia Chini – FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]
Nuovi controlli e funzionalità migliorative per semplificare la predisposizione degli atti di aggiornamento cartografico. Queste le caratteristiche della “versione 10.6.0 – Apag 2.08” di Pregeo 10, pronta a scendere in campo, a disposizione degli operatori del settore. La procedura riconosce automaticamente le variazioni catastali e, conseguentemente, la natura dell’atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall’estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.
Per conseguire l’approvazione automatica degli atti di aggiornamento e il contestuale adeguamento dell’archivio cartografico e di quello censuario del catasto terreni, il provvedimento 1° ottobre 2009 dell’Agenzia del Territorio ha attivato la procedura Pregeo 10, grazie alla quale i tecnici professionisti possono inviare le istanze per via telematica in qualunque momento della giornata e senza doversi recare agli sportelli. Con successivi affinamenti, si è arrivati alla “versione 10.6.0”, utilizzata a partire dal 2015, che ha introdotto un nuovo modello e che, per consentire la trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici, viene ora modificata nella “versione 10.6.0 Apag 2.08”.
Per quanto riguarda le orto-immagini digitali, presenti da alcuni anni nel sistema informatico del Catasto, a partire da quest’anno avranno una risoluzione sei volte maggiore e verranno aggiornate con frequenza triennale. A seguito dell’approvazione e registrazione automatica degli atti di aggiornamento cartografici, gli uffici dovranno confrontare la rappresentazione cartografica dello stato dei luoghi riprodotta nella proposta di aggiornamento e quello interpretabile dalle orto-immagini: se emergono differenze oggettive, l’atto di aggiornamento dovrà essere sottoposto a un successivo collaudo sul terreno da parte dei funzionari degli uffici.
Quanto alle modalità operative degli uffici, per migliorare le attività di riscontro dei dati contabili è necessario che l’estratto di mappa digitale “in sostituzione” sia rilasciato esclusivamente con la stessa modalità di rilascio dell’estratto di mappa “originale”; pertanto, se questo è stato rilasciato in via telematica, anche il sostitutivo deve essere richiesto e rilasciato in via telematica. Per il rilascio dell’estratto di mappa digitale o per l’approvazione di atti d’aggiornamento in via telematica, in esenzione dei tributi speciali catastali e/o dell’imposta di bollo, non è obbligatorio allegare alcuna documentazione: è sufficiente la dichiarazione fatta dal tecnico professionista al momento della richiesta del servizio, con indicazione della norma che consente l’esenzione. La versione aggiornata di Pregeo 10 è utilizzabile già dal 19 dicembre; tuttavia, per assicurare una transizione graduale al nuovo sistema, l’attuale procedura sarà mantenuta in esercizio fino al 28 aprile 2017.