La Corte di Cassazione conferma la condanna a carico di un amministratore, ribadendo che sia irrilevante chi abbia materialmente falsificato i bollettini di pagamento, a fronte del fatto che l’imputato ha intascato il denaro per pagare e ha personalmente prodotto le bollette falsificate. Di seguito un estratto della sentenza.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VII pen., ord. n. 2787/2017
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RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, C.M. era condannato alla pena di nove mesi di reclusione, in relazione al reato di falso materiale del privato in atto pubblico, in relazione alla predisposizione di false bollette di versamento postale per forniture idriche ed elettriche e truffa ai danni dei condòmini dello stabile amministrato;
– ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, denunciando vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per entrambi i reati, non essendo emerse prove in ordine alla materiale falsificazione da parte dell’imputato e quanto alla truffa dell’ingiusto profitto e del danno patrimoniale in danno del condominio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492);
– che la motivazione della sentenza impugnata chiarisce che l’identificazione del materiale autore della falsificazione dei bollettini è irrilevante, a fronte del fatto che l’imputato ha intascato il denaro per pagare e ha personalmente e ingiustificatamente prodotto le bollette falsificate;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.