[A cura di: Centro studi Fna-Confappi] Il D.L. 132/2014 ha previsto due casi in cui la parte che intenda esercitare in giudizio un’azione deve, tramite avvocato, invitare prima l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita:
a) in presenza delle controversie “in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti”;
b) fuori dai casi previsti nel punto precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione, in presenza di giudizi in cui si domanda il “pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”.
Per tali due ipotesi, l’art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014 dispone che “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. La previsione, però, “non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”. La stessa disposizione, inoltre, non opera quando la parte può stare in giudizio personalmente. L’art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014 prevede le seguenti ipotesi:
L’art. 3, comma 2, dispone anche che, quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, essa si considera avverata:
In questi casi, rimane libero il ricorso all’autorità giudiziaria.
Il decreto-legge ha precisato (al comma 5 dell’art. 3) che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione”; in sede di conversione è stato aggiunto che “il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi”. Ciò per evitare che la proposizione della domanda giudiziale possa subire eccessivi rallentamenti.
Infine (vd. art. 3, comma 6), se la negoziazione assistita è condizione di procedibilità, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 del DPR 115/2002 . A tal fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.