Un condomino scivola sulla rampa ghiacciata d’accesso ai box, e si fa male. Chiede dunque un risarcimento al condominio, ma nei due gradi di giudizio la domanda viene respinta, e la Cassazione conferma che la responsabilità della caduta non è della cosa in custodia, bensì trattasi di caso fortuito che sarebbe stato evitabile con la semplice adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso condomino danneggiato. Di seguito un estratto della sentenza.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 31.1.2017,
n. 2556
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. S.B. ricorre affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 1207 del 18 marzo 2015 che ha riformato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ed ha respinto la domanda risarcitoria proposta dal S.B. nei confronti del Condominio …, per i danni derivati dalla caduta sulla rampa (ricoperta di ghiaccio) di accesso ai box. Deposita memoria.
2. Resiste con controricorso il Condominio….
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con i quattro motivi il ricorrente si duole sia della violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.; sia della violazione degli artt. 2735 c.c. e 228 e 229 c.p.c.; sia della violazione dell’art. 2967, 2 comma, c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; sia di error in iudicando in relazione all’art. 2051, con riferimento all’art. 40 c.p. e, infine, della violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla configurabilità del caso fortuito contro la presunzione di colpa del custode.
4.1. Il giudice del merito non è incorso in nessuna delle violazioni addebitategli.
Con il primo motivo denuncia che l’iter logico utilizzato dalla Corte d’Appello consentirebbe di affermare che il vizio di motivazione sarebbe così radicale da comportare la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
Il motivo è infondato.
Il giudice del merito dopo aver dato atto dei presupposti di cui alla disciplina ex art. 2051 c.c., applicabili in linea astratta al caso di specie, ha affermato, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che la responsabilità del custode va esclusa nel caso in cui il fatto esterno sia stato da solo sufficiente a causare il danno, vale a dire in presenza del caso fortuito, che per l’art. 2051 c.c., costituisce appunto il limite della responsabilità del custode.
4.2. Con il secondo motivo lamenta l’errore del giudice del merito che ha dato per scontata la visibilità del ghiaccio negli interstizi della zigrinatura della rampa di discesa ai box, mentre i testimoni avrebbero affermato che il ghiaccio era visibile solo avvicinandosi e non camminando normalmente.
Anche tale motivo è inammissibile perché richiede una rivalutazione dei fatti e delle prove.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole che la Corte territoriale attribuendo al danneggiato la responsabilità esclusiva dell’evento ha omesso di considerare il dovere giuridico ricadente sul custode.
4.4. Con il quarto motivo si duole che il Giudice del merito ha qualificato come evento imprevedibile ed evitabile, quindi come fortuito, la caduta del ricorrente.
Gli ultimi due motivi possono essere esaminati insieme e sono infondati.
Il giudice del merito non è incorso in alcuna delle violazioni attribuitegli.
Infatti ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 12895/2016). A maggior ragione nel caso di specie dove il sinistro subito dal ricorrente poteva essere evitato tenendo un comportamento ordinariamente cauto in considerazione nel periodo invernale delle intense nevicate e delle temperature particolarmente rigide.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.