Se il proprietario di casa ha regolarmente denunciato le mensilità percepite, escludendo solo quelle inevase (e documentando nel dettaglio la relativa morosità degli inquilini), non gli possono essere attribuiti redditi che in realtà non ha mai conseguito. È di straordinaria importanza la sentenza 1007/2016 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, di cui riportiamo un estratto.
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COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI FIRENZE
Sez. I, sentenza 28.6.2016, n. 1007
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N.A. Ricorre avverso avviso di accertamento n. … relativo ad imposta Irpef, ed altro, per l’anno di imposta 2009 che scaturisce da una segnalazione del Centro Operativo di Pescara che recuperava maggiori redditi da locazione tra il dichiarato di euro 128.755 e l’accertato di euro 141.226.
Il recupero scaturisce dall’attribuzione dell’intero reddito pattuito dalla locazione su due dei sei complessivi contratti, mentre li aveva denunciati solo parzialmente, per morosità del locatore e conseguente risoluzione dei relativi contratti.
Più precisamente sul Contratto R. veniva riscosso/dichiarato solo la soma di euro 3.300 per due mensilità (contro 19.800 dovuti per l’intera annualità pari ad euro 1.650 mensili) e sul contratto J. veniva dichiarata la somma di euro 3.300 pari alle sole prime tre mensilità (contro i 13.200 dovuti per l’intera annualità pari ad euro 1.100 al mese).
La parte rilevava la mancata percezione delle somme in contestazione e documenta i diversi provvedimenti giurisdizionali del Tribunale di Firenze che attestano l’iter seguito per la liberazione dei locali dagli inquilini morosi e le relative ingiunzioni di pagamento.
La parte, stante la supposta dimostrazione di non percepimento dei canoni di locazione pretesi, conclude con la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
L’Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio, contestando in toto le tesi avversarie e concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso e conseguente conferma del proprio operato, con vittoria di spese.
Nel merito insiste sulla base dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 26 DPR 917/86 che fissa il principio che i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione citando Cassazione n. 651 del 18.01.2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, esaminate le diverse tesi proposte e la relativa documentazione, ritiene che il ricorso possa trovare accoglimento.
La parte ha infatti fornito ampia ed esauriente documentazione dell’intimazione di sfratto per morosità avanzate nei confronti dei due locatori morosi e delle successive ingiunzioni di pagamento avanzate al Tribunale di Firenze.
La Commissione, preso atto che la ricorrente ha regolarmente denunciato le mensilità percepite e escluse quelle relative alle documentate morosità, ritiene che ad essa non possano essere attribuiti redditi che in realtà non ha percepito.
Al riguardo l’ufficio sembra porre particolare evidenza alla mancata predisposizione e pagamento del mod. F/23 per la risoluzione anticipata dei contratti di locazione, ma questa appare più una formalità, anche se dovuta, e comunque non può determinare a suo carico l’attribuzione di redditi che la stessa ha ampiamente documentato di non aver percepito.
Si ritiene di estendere analogicamente l’esclusione dalla tassazione dei canoni non percepiti anche alle locazioni ad uso non abitativo, in presenza di un provvedimento giurisdizionale che accerti la morosità del conduttore.
La Commissione, sulla base delle considerazione svolte ritiene di accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato; si compensano le spese del giudizio stante l’esistenza di diversi indirizzi interpretativi sulla materia.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.