[A cura di: Antonietta Strada – mediatore civile]
Il procedimento di mediazione civile è caratterizzato dall’informalità. In generale, vale infatti il principio della libera volontà delle parti e sono pochissime le indicazioni procedurali fornite dalla normativa. Tra queste ultime, compaiono le previsioni del Decreto Legislativo 28/2010 che si riferiscono all’accesso al procedimento: la domanda iniziale, il cui oggetto può essere una controversia civile e commerciale purché vertente su diritti disponibili, deve essere presentata a un Organismo presente nell’apposito elenco ministeriale, mediante deposito di un’istanza che rechi l’indicazione dell’Organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa.
L’Organismo può essere scelto tra quelli siti nel luogo del Giudice che sarebbe territorialmente competente per l’eventuale causa. Se sono state depositate più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda, facendo riferimento alla data del deposito dell’istanza (art. 4 Decreto Legislativo 28/2010).
In materia di condominio, analogamente e più specificamente, l’Organismo può essere individuato, a pena di inammissibilità, tra quelli aventi una sede operativa nella Circoscrizione del Tribunale nella quale è situato il condominio (art. 71 quater Disposizioni di attuazione del Codice Civile).
EFFICACIA DELL’ACCORDO
Poiché il raggiungimento dell’accordo tramite mediazione solitamente determina la reciproca soddisfazione degli interessi delle parti, di norma ad esso consegue l’adempimento spontaneo degli obblighi assunti dalle stesse. Il legislatore ha comunque previsto l’eventualità che una di esse, per qualunque motivo, non dia attuazione ai propri impegni. Per questo ha stabilito che l’accordo, allegato dal mediatore al verbale redatto in chiusura del procedimento, possa prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento (art. 11 comma 3 Decreto Legislativo 28/2010).
Per conferire alla volontà dei soggetti maggiore forza, il legislatore ha inoltre stabilito che, qualora tutte le parti siano assistite da un avvocato, l’accordo sottoscritto da ognuna di esse e dai rispettivi avvocati (attestanti e certificanti la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico) costituisca titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Negli altri casi (per esempio qualora la parte non sia assistita dal proprio avvocato in quanto trattasi di mediazione facoltativa), per poter avere efficacia esecutiva l’accordo allegato al verbale deve essere, su istanza di parte, omologato dal Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo (art 12 Decreto Legislativo 28/2010).
In entrambe le precedenti ipotesi, dunque, l’accordo raggiunto in mediazione è titolo esecutivo ex lege: costituisce perciò documento sufficiente all’esecuzione forzata, per ottenere la quale basta notificarlo in originale con il precetto.
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
La mediazione è condizione di procedibilità, quindi “obbligatoria”, nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare preventivamente la mediazione, con l’assistenza di un avvocato.
QUALCHE DATO
La mediazione civile in alcune materie è prevista in via sperimentale come condizione di procedibilità giudiziale (vedasi sotto) fino al 20 settembre 2017. Data la soddisfazione di chi ha raggiunto la conciliazione in poco tempo e a costi contenuti, e considerando il buon esito deflattivo ottenuto tramite la previsione dell’obbligatorietà, è probabile che quest’ultima venga rinnovata.
La conferma dell’andamento, nel complesso positivo, dell’istituto è fornita dalle statistiche con proiezione nazionale relative al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2016, effettuate dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa istituita presso il Ministero della Giustizia.
Non considerando Organismi outlier, nel secondo trimestre 2016 non c’è stata variazione di nuove istanze di mediazione rispetto al medesimo trimestre 2015, mentre nel terzo trimestre 2016 le nuove iscrizioni si sono ridotte del 10% rispetto al terzo del 2015. Tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2016 le controversie maggiormente trattate in mediazione sono state quelle relative a contratti bancari (21%), diritti reali (14,3%), condominio (12%) e locazione (11,6%).
La distribuzione geografica delle mediazioni è sostanzialmente stabile rispetto alla serie storica: 25,8% a Nord-Ovest, 17,4% a Nord-Est, 21,4% nel Centro, 24,5% a Sud e 11% nelle Isole. In generale, l’aderente è comparso nel 46,5% dei procedimenti (dato in aumento rispetto al 44,9% del 2015). Quando poi le parti hanno deciso di iniziare la mediazione superando il primo incontro, l’accordo è stato raggiunto nel 43,2% e in materia condominiale nel 40% delle volte.
In crescita è stata, infine, la durata media delle mediazioni: con aderente comparso e accordo raggiunto, infatti, è durata 111 giorni, dato comunque notevolmente inferiore alla durata del contenzioso in Tribunale.
FOCUS CONDOMINIALE
Vediamo ora i dati relativi alla sola materia condominiale, così some scaturiscono dalle statistiche ministeriali relative al periodo 1° gennaio – 30 settembre 2016.
* nuove istanze rispetto alle altre materie in cui la mediazione è obbligatoria: 12,00%;
* comparizione dell’aderente: 52,20%;
* accordo raggiunto con aderente comparso: 27,00%;
* accordo raggiunto con inizio effettivo della mediazione (ossia con decisione di superamento del primo incontro): 40,00%.