[A cura di: Mauro Simone – pres. Appc-Alac Bari e vice segr. naz. Alac]
Una questione raramente trattata dalla pubblicistica condominiale è quella relativa ai poteri di sindacato dell’amministratore sulle delibere assembleari. Il legislatore neppure in occasione della novella del 2012 ha ritenuto di soffermarsi ad esaminare e definire chiaramente tale aspetto. A mente del nuovo art.1130 c.c. 1° co. l’amministratore deve eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’art.1130 bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio.
In dottrina ci si chiede se l’amministratore debba comunque e sempre eseguire le delibere o deve astenersi dal dare esecuzione alle delibere assembleari se non sono prese con le maggioranze prescritte dall’art.1136 c.c., e quindi per qualsiasi deliberazione, debba comportarsi come mero esecutore delle decisioni della maggioranza o se abbia il potere/dovere di verificarne la legittimità. La posizione di dottrina e giurisprudenza non è uniforme su questa questione. Le opinioni sono contraddittorie.
Per alcuni autori, l’amministratore deve obbligatoriamente eseguire solo le delibere legittime, perfette e regolari nella forma. Per la Cassazione n. 2668 dell’8/10/63 l’amministratore è tenuto ad eseguire le deliberazioni con la diligenza del buon padre di famiglia ed in virtù di tale dovere può solo soprassedere per ragioni di opportunità dal dare esecuzione ad una delibera a rischio di possibile revoca o modificazione. Secondo altri autori all’amministratore è riconosciuto il potere di interpretare le decisioni e anche di controllare la validità delle deliberazioni.
Il Visco sosteneva l’impossibilità per l’amministratore di sindacare le decisioni dell’assemblea, l’unica facultata ad assumere decisioni viziate. Per il Terzago non vi sarebbe l’obbligo di mettere in esecuzione le manifestazioni di volontà della maggioranza ove la messa in esecuzione delle delibere comporti la violazione di norme imperative ovvero delibere nulle o inesistenti in spregio di norme imperative.
Dall’esame delle varie teorie si ritiene di poter condividere la tesi che riconosce all’amministratore un potere di sindacare le deliberazioni anche in considerazione che all’evidenza di violazione di legge l’amministratore può essere considerato responsabile, anche se l’assemblea ha deliberato di eseguire l’opera illegittima o di assumere decisioni comportanti gravi irregolarità. Sarebbe auspicabile un chiaro e definito intervento del legislatore che definisca i poteri dell’amministratore, magari limitando la responsabilità dell’amministratore ai soli atti in cui è consentito un effettivo sindacato.