Aziende penalizzate, clienti rimborsati. Come annuncia l’Autorità per l’energia, “dopo un’approfondita fase istruttoria, per le prime 9 società su più di cento si sono conclusi i procedimenti prescrittivi per la vicenda delle condotte anomale del 2016, tenute dagli operatori dell’offerta e della domanda nei mercati all’ingrosso dell’elettricità, in particolare nel bilanciamento. Le altre chiusure di procedimento seguiranno a breve. A carico delle società oggetto di questi primi provvedimenti sono stati riconosciuti comportamenti non diligenti nelle strategie di programmazione sui mercati e dovranno dunque restituire a Terna gli importi corrispondenti al beneficio indebito conseguito, importi che poi andranno a riduzione certa e definitiva delle tariffe (uplift), a beneficio della generalità dei clienti”.
Ma a quanto ammonta tale beneficio? Come illustra ancora l’Authority, “La quantificazione esatta degli importi dovrà essere effettuata da Terna, nel rispetto del contraddittorio con gli operatori e coerentemente a quanto prospettato nelle risultanze istruttorie. Entro 30 giorni le società infatti potranno presentare ulteriori elementi utili alla quantificazione, che verranno poi valutati dall’Autorità. Le partite economiche dovranno comunque essere regolate da Terna entro il mese di agosto 2017. L’Autorità, inoltre, concluderà a breve le valutazioni relative all’avvio di procedimenti sanzionatori a carico di questi operatori”.
Le evidenze emerse nell’ambito dell’istruttoria svolta per le 9 società oggetto di questi primi provvedimenti mostrano che nei primi sette mesi del 2016 gli operatori coinvolti sono incorsi in sbilanciamenti significativi con valori percentuali, in alcuni mesi consecutivi e in alcune zone, spesso ampiamente superiori all’energia prelevata, condotta reiterata per gran parte del periodo in esame. Errori che – come sottolinea l’Authority – per dimensioni e frequenza di accadimento sono del tutto contrastanti con la diligenza e la perizia richieste a un operatore professionale ed esperto quale deve essere l’utente del dispacciamento. Da programmazioni così sbilanciate le società hanno conseguito un beneficio economico. Viene quindi ora ordinato di restituire gli importi quantificati come quota indebitamente trattenuta, da riattribuire all’utenza finale”.