La rappresentanza del condominio in giudizio. Una questione delicata quella sottoposta da un amministratore alla rubrica di consulenza legale di Quotidiano del Condominio. Di seguito, il quesito e la risposta fornita dall’avvocato Emanuele Bruno.
D. Il nostro regolamento di condominio prevede, nell’ultimo articolo, quanto segue: “Quando occorre stare in giudizio sia come attori o come convenuti, la collettività dei comproprietari sarà legalmente rappresentata in ogni caso dal Presidente del Consiglio dei comproprietari, e ciò sia che si tratti di contestazione fra condòmini, sia che si tratti di contestazione con estranei. Nel primo caso è esclusivamente competente il Pretore del Mandamento sotto la cui giurisdizione è posta la casa”. A mio parere questa disposizione regolamentare è inapplicabile, e quindi da considerare come non apposta. Che cosa ne pensate?
RISPONDE L’AVVOCATO E. BRUNO
R. In merito alla rappresentanza processuale del condominio, esclusa l’applicabilità del regolamento condominiale del 1936, trova applicazione l’art. 1131 c.c.: “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’’ssemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condòmini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condòmini”.
Quanto all’Autorità Giudiziaria competente, si rimanda al disposto dell’art. 7 c.p.c. che indica le materie attribuite alla cognizione del Giudice di Pace, ricordando il disposto dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 che prevede l’obbligo di avviare preventivamente il procedimento di mediazione.