Le spese di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione solo se effettuate sulle parti comuni di un edificio residenziale, e in tal caso i bonus sono proporzionali alle quote millesimali. A sottolinearlo è la Cgia di Mestre, puntualizzando che per parti comuni si intendono quello previste dall’articolo 1117 del codice civile:
a) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
b) le aree destinate a parcheggio, nonché i locali per i servizi in comune (portineria, incluso l’alloggio del portiere e la lavanderia);
c) opere, le installazioni, manufatti destinati all’uso comune (ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici e fognari).
A titolo di esempio possono essere interventi di manutenzione ordinaria:
* le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
* quelle per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
* la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti;
* la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;
* il rifacimento di intonaci interni;
* l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
* la verniciatura delle porte dei garage.