[A cura di: Chiara Bianchi – SoloAffitti.it]
Siamo arrivati come ogni anno al periodo in cui raccogliere le idee, ma soprattutto le fatture e le ricevute delle spese effettuate durante i 12 mesi passati, da presentare in sede di dichiarazione dei redditi per poter usufruire delle relative agevolazioni fiscali. Ricordiamo che, per chi deve presentare il 730, la parte da compilare con gli oneri dell’anno precedente è il Quadro E, mentre per chi presenta il Modello Unico è il Quadro RP. Di seguito, un sintetico prospetto dei costi per casa e affitto deducibili o detraibili nella dichiarazione 2017.
* CANONI D’AFFITTO. Gli inquilini possono portare in detrazione le spese sostenute per il pagamento dei canoni di affitto, con importi diversi a seconda del tipo di contratto e della finalità con la quale si affitta l’immobile. I titolari di contratto libero 4+4 che affittano un’abitazione destinata ad essere prima casa possono detrarre una somma pari a 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, o una somma pari a 150 euro per redditi imponibili compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Per chi ha stipulato un contratto di affitto a canone concordato, invece, la detrazione è pari a 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 247,90 euro per redditi compresi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
* GIOVANI E LOCAZIONI. la detrazione per i canoni d’affitto versati da giovani tra i 20 e i 30 anni su contratti ad uso abitativo soggetti alla legge 431/1998 è prevista nella misura massima di 991,60 euro se il reddito non supera i 15.493,71 euro, a patto che la casa sia adibita ad abitazione principale.
* STUDENTI FUORI SEDE. Si possono detrarre al 19% le spese sostenute per i canoni di affitto di alloggi per gli studenti universitari iscritti a un ateneo ubicato in un Comune diverso da quello di residenza, a patto che si trovi a una distanza di almeno 100 km e comunque in una diversa provincia da quella di provenienza. La detrazione spetta, naturalmente, anche se le spese sono state sostenute per i figli a carico; l’importo massimo da detrarre non può comunque essere superiore a 2.633 euro.
* LAVORATORI TRASFERTISTI. I lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro possono portare in detrazione i canoni di affitto nella misura di 991,60 euro per redditi complessivi non superiori a 15.493,71 euro, e 495,80 euro per redditi tra i 15.493,71 euro e i 30.987,41 euro. I requisiti per poter accedere a tale detrazione prevedono però che il trasferimento avvenga in un comune ad almeno 100 km di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione, e che la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta di detrazione.
* ALLOGGI SOCIALI. Naturalmente non possono mancare detrazioni per gli inquilini che alloggiano, a titolo di abitazione principale, in immobili destinati all’housing sociale, ovvero quelli concessi a famiglie o individui disagiati. In questo caso la detrazione è pari a 900,00 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71, euro e 450,00 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro.
– BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE. Da quest’anno le giovani coppie, di cui almeno uno dei componenti sia under 35, possono detrarre il 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale acquistata nel 2015 o nel 2016. In questo caso, il tetto massimo di spesa è di 16mila euro, ripartiti in dieci rate annuali di pari importo. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti: che la coppia sia coniugata nell’anno 2016, oppure che sia una coppia di fatto, convivente da almeno 3 anni al 2016.
* LEASING PRIMA CASA. È possibile portare in detrazione al 19% anche i canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto dell’abitazione principale e i relativi oneri accessori. Le detrazioni valgono nel caso in cui il contribuente non abbia un reddito superiore a 55mila euro alla data di stipula del contratto; il limite massimo rispetto all’importo da detrarre è di 8000 euro l’anno se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni, mentre in caso contrario il limite scende a 4.000 euro.
* LOCAZIONE E PROPRIETARI. Questa volta l’agevolazione è rivolta ai proprietari. Per chi stipula un contratto di locazione a canone concordato, il reddito da tassare è dato, come in quello a regime libero, dal valore più alto tra la rendita catastale, rivalutata del 5%, e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat), ridotto del 15%. Tuttavia, nel caso in cui l’immobile sia situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa, la riduzione prevista è di un ulteriore 30%. Dalla dichiarazione dei redditi 2017 (che richiama l’anno d’imposta 2016) non è più necessario indicare nella dichiarazione gli estremi di registrazione del contratto di affitto, a meno che non siano intervenuti dei cambiamenti.
* IMU E TASI. Un’ulteriore agevolazione per i proprietari che concedono in affitto il proprio immobile con un contratto a canone concordato è l’aliquota Imu e Tasi ridotta al 75%.
* IMPOSTA DI REGISTRO. Nel caso in cui l’immobile affittato si trovi in un comune ad alta densità abitativa e sia un immobile a destinazione residenziale, il proprietario ha diritto alla riduzione del 30% sul corrispettivo annuo.
* IMU PER COMODATI. Per la casa concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione al 50% dell’Imu.
* CASE EFFICIENTI. È prevista una detrazione Iva del 50% per la spesa sostenuta nel 2016 per l’acquisto di immobili in Classe A o B a destinazione residenziale. La detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo, ma è limitata all’Iva versata all’impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016.
* DOMOTICA. Tra le novità 2017, è stato introdotto un ecobonus per le spese destinate all’acquisto di impianti domotici e all’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle case. La detrazione è pari al 65% e in questo caso non è previsto un massimale di spesa; lo sconto è diviso in dieci rate annuali.
* MUTUO PRIMA CASA. Lo sconto fiscale è pari al 19% e comprende i relativi oneri accessori, per un importo massimo di 4mila euro.
* INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE. È possibile scaricare questo tipo di spesa nella misura del 19% su un importo massimo di 1000 euro.
* ECOBONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI. Gli interventi di ristrutturazione finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici possono essere portati in detrazione nell’ordine del 65% grazie alla proroga del 2016, mentre per le ristrutturazioni edilizie il risparmio è del 50%. Il tetto di spesa è di 96mila euro rimborsabili in 10 rate annuali.
* MOBILI ED ELETTRODOMESTICI. Per queste spese la detrazione Irpef ammonta al 50% con un tetto massimo di 10 mila euro. Ricordiamo che gli elettrodomestici agevolabili sono quelli in classe energetica A+ (A per i forni).