Colui che acceda all’altrui proprietà per lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione di propri beni, ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita, eliminando ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’intervento, senza che su tale obbligo di ripristino possa spiegare influenza l’eventuale inadempimento dell’appaltatore incaricato dell’esecuzione dei necessari lavori. È il principio richiamato dalla Corte di Cassazione, nell’ambito di una vicenda che vedeva scontrarsi un condominio e la Telecom.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 10.4.2017,
n. 9197
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FATTI DI CAUSA
Telecom Italia S.p.a. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 818/2012, depositata il 15/02/2012, che aveva rigettato l’appello proposto dalla stessa Telecom Italia contro la sentenza n. 8717/2004 del Tribunale di Roma.
Il Condominio di via …, si difende con controricorso. Rimangono altresì intimati, senza svolgere attività difensive, il Fallimento R. S.p.A. e la Milano Assicurazioni S.p.A.
Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 23 giugno 1994 notificata dal Condominio di via …, all’allora SIP (ora Telecom Italia S.p.a.) per ottenerne la condanna al pagamento delle spese occorrenti per il ripristino degli intonaci e della tinteggiatura dell’edificio condominiale a seguito dell’esecuzione dei lavori di centralizzazione degli impianti telefonici. Venivano chiamate in causa la C. s.r.l. (poi R. S.p.a.), indicata dalla convenuta SIP come impresa esecutrice delle opere, e di seguito la Milano Assicurazioni, assicuratrice della C. srl. Il giudizio di primo grado veniva anche interrotto per il fallimento della R. S.p.A. e quindi riassunto nei confronti del Fallimento di quella, e terminava con sentenza n. 8717/2004 del Tribunale di Roma, la quale dichiarava l’esclusiva responsabilità della Telecom Italiana S.p.a., condannandola a risarcire al Condominio di via …, la somma di euro 5.061,27, mentre rigettava le domande di garanzia nei confronti dei terzi chiamati Fallimento R. S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.
La Corte d’Appello di Roma, sul gravame formulato dalla Telecom Italia S.p.a., osservava: che la stessa (all’epoca SIP) si era impegnata nei confronti del Condominio ad eseguire i lavori di ripristino degli intonaci e delle tinteggiature, a seguito dell’adeguamento dell’impianto telefonico nello stabile condominiale; che tali riparazioni non erano però state realizzate e costituivano diretta conseguenza dei lavori svolti da SIP; che a nulla rilevava nei confronti del Condominio la circostanza che l’attuale Telecom Italia S.p.a. si fosse rivolta ad una terza impresa per l’esecuzione delle opere di ripristino; che plausibile era l’esibito preventivo delle spese occorrenti; che il Fallimento della R. S.p.A. attenesse ai soli rapporti tra questa e Telecom, e non coinvolgesse la pretesa del Condominio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso della Telecom Italia S.p.a. si duole della “omessa o perlomeno contraddittoria ed insufficiente motivazione”. Si lamenta che il GOA, che ha deciso la sentenza di primo grado, avesse negato la domanda risarcitoria che essa committente Telecom aveva rivolto verso l’appaltatrice R. S.p.A. a causa del fallimento di quest’ultima. Viene invocato il “principio di autonomia” dell’accordo tra committente ed appaltatore e si vuole che sia quest’ultimo a dover rispondere dei danni provocati al Condominio.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 legge fallimentare, in quanto la Corte d’Appello “baipassa” il problema della improcedibilità della domanda sollevato dalla Curatela del Fallimento, laddove la pretesa risarcitoria del Condominio doveva essere azionata nei confronti dell’appaltatrice, e quindi proprio della procedura fallimentare.
Anche il terzo motivo deduce la “omessa o perlomeno contraddittoria ed insufficiente motivazione” ed attiene al rigetto della domanda di garanzia proposta dalla appaltatrice C. s.r.l. (poi R. S.p.a.) verso la Milano Assicurazioni.
(omissis)
I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. Essi presentano diffusi profili di inammissibilità, per difetto dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.. In più parti, i primi tre motivi rivolgono censure contro la sentenza di primo grado, anziché contro quella di appello, oggetto dell’impugnazione.
In particolare, il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d’Appello di Roma, nell’ambito dell’apprezzamento dei fatti che costituisce prerogativa del giudice di merito, ha osservato che fosse stata la SIP, la quale aveva eseguito nel fabbricato condominale un intervento di adeguamento dell’impianto telefonico, ad impegnarsi contrattualmente verso il Condominio ad effettuare i lavori di ripristino degli intonaci e delle tinteggiature. È del tutto corretto perciò il ragionamento dei giudici d’appello secondo cui il fatto che poi la SIP avesse dato in appalto tali lavori di ripristino alla C. s.r.l. (poi R. S.p.a.) non era valso a costituire un nuovo e diverso rapporto tra il Condominio e la C.srl, restando quell’appalto un rapporto obbligatorio intercorrente tra la SIP e la C. srl, al quale il Condominio era estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi in forza di esso verso l’appaltatrice.
La ricorrente invoca il principio dell’autonomia dell’appaltatore, il quale comporta che, di regola, sia lo stesso appaltatore a doversi ritenere unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera, ma così sovverte l’ordine delle questioni: nel caso in esame, infatti, non si tratta di ritenere, o meno, la committente Telecom responsabile per i danni cagionati al Condominio dalla propria appaltatrice R. spa, quanto, secondo gli auspici della stessa ricorrente, di ritenere esonerata la SIP (Telecom Italia) dall’obbligo da essa in proprio assunto nei confronti del Condominio di via …, volto a riparare i danni provocati al fabbricato nel corso dei lavori all’impianto telefonico, esonero che sarebbe giustificato dall’inadempimento dell’appaltatrice cui Telecom si era a sua volta affidata.
Colui che acceda all’altrui proprietà per lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione di propri beni ha, invero, l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita, eliminando ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’intervento, senza che su tale obbligo di ripristino possa spiegare influenza l’eventuale inadempimento dell’appaltatore incaricato dell’esecuzione dei necessari lavori.
Nessun rilievo hanno quindi, nel rapporto corrente tra il Condominio di via …, e la Telecom Italia (che è l’unico rapporto devoluto a questo giudizio di legittimità), l’improcedibilità della domanda di garanzia avanzata da quest’ultima verso il Fallimento R. spa (dovendo il creditore far valere la sua pretesa mediante istanza di ammissione al passivo secondo le norme che disciplinano la “par condicio creditorum”), né i profili attinenti alla garanzia assicurativa prestata alla C. srl (R. spa) dalla Milano Assicurazioni (sui quali, peraltro, già non era stato proposto specifico motivo di appello dopo il rigetto in primo grado).
(omissis)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.