Ma la sostituzione della caldaia consente di beneficiare del bonus arredi? Questo l’oggetto di un quesito inviato da un contribuente alla rubrica di posta fiscale di FiscoOggi: l’organo di stampa ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito la risposta dell’esperto, Gennaro Napolitano.
A favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). La detrazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ammessi alla detrazione del 36% (attualmente 50%), costituiscono presupposto per l’accesso al “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative. Con riguardo agli interventi finalizzati al risparmio energetico (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir), gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (cfrarticolo 123, comma 1, Dpr 380/2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria, tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.
Pertanto, la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus mobili, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del citato articolo 16-bis (circolare 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.5).