L’amministratore convoca l’assemblea. In seguito affigge un avviso in bacheca per rinviarla. Alcuni condòmini si riuniscono ugualmente e assumono una delibera che, secondo il Tribunale di Milano, è annullabile. Vediamo le ragioni nella sentenza 3517 del 27 marzo 2017.
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TRIBUNALE DI MILANO
Sez. XIII civ., sent. 27.3.2017,
n. 3517
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento concerne l’impugnazione svolta dai condòmini (omissis) avverso la delibera condominiale adottata dall’assemblea del Condominio … in data 27/01/2012. Con autonomo ricorso per impugnazione la condomina ed amministratore pro tempore M.C. adiva il Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità della delibera del 27/01/2012. L’impugnazione è stata contestata dal condominio convenuto che ha chiesto il rigetto delle avverse domande.
Il Tribunale ha disposto la riunione dei giudizi.
Gli attori deducono, anzitutto, irregolarità nella convocazione dell’assemblea.
Le doglianze formulate dagli attori identificano vizi attinenti l’annullabilità della delibera condominiale (Cass. S.U. 4806/2005) la cui sussistenza determina l’invalidità della stessa se impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 3° comma c.c. decorrente per i condòmini assenti dalla comunicazione del verbale.
Il condominio eccepisce preliminarmente eccezione di tardività delle impugnazioni.
Eccezione destituita di fondamento.
Il condominio non ha provato, come era suo onere avendolo sostenuto in atti, l’avvenuta consegna del verbale assembleare ai singoli condòmini il giorno successivo (28/1/2012) alla data della delibera (27/1/2012) attraverso la consegna a mano al portiere dello stabile.
Dalla documentazione risulta, infatti, che gli attori abbiano ritirato successivamente al 28/1/2012 copia del verbale assembleare, firmando l’apposito registro dal portiere e in particolare: (i gg. del ritiro da parte di ciascun condomino).
I ricorsi sono stati depositati il 29/2/2012, pertanto, nei termini.
L’eccezione di tardività dell’impugnazione è infondata.
Entrando nel merito:
L’assemblea tenutasi in seconda convocazione il 27/1/2012 deve essere annullata.
Con comunicazione affissa nella bacheca del condominio, l’amministratrice M.C. comunicava ai condòmini rinvio, a data da destinarsi (omissis), della assemblea già fissata per il 27/1/2012 (doc. 4 attoreo).
Alcuni condòmini costituivano, comunque, per la data del 27/1/2012, l’assemblea nonostante il preannunciato rinvio e, nell’occasione, assumevano la delibera impugnata in questa sede.
Nonostante il rinvio dell’assemblea già regolarmente convocata debba seguire le medesime forme della convocazione (art. 66 disp. Att. c.c.) e nonostante, nella fattispecie, ciò non sia avvenuto; ritenuto che la ratio dell’art. 1136 comma 6 c.c., sia nel senso dell’invalidità di ogni delibera alla quale il condomino non sia stato messo nelle condizioni di partecipare, si deve necessariamente concludere per l’invalidità della delibera impugnata.
Ciò in quanto, con ogni evidenza, l’assenza dei condòmini attori non può che considerarsi pienamente giustificata in ragione del rinvio comunicato, benché informalmente all’intera compagine condominiale.
Pertanto, per quanto sopra esposto, va dichiarata l’invalidità e annullata la delibera adottata dall’assemblea del 27/01/2012 nella sua interezza.
Tale conclusione assorbe gli ulteriori profili di censura avanzati dalle parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto anche conto della mancata partecipazione dalla mediazione senza giustificato motivo da parte del condominio convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la delibera del 27/1/2012.
2) condanna il Condominio convenuto a rifondere agli attori le spese di giudizio, liquidate in euro 680 per spese ed euro 5.750 per compensi, oltre accessori di legge.
3) sentenza esecutiva.