[A cura di: Cna Impianti] Ormai, in merito a quanto prescrive la legge in materia di sicurezza degli impianti, non ci si sorprende più di nulla; “imprese” abusive che operano come nulla fosse, controlli assenti (e del resto come potrebbe essere il contrario quando nell’emanare il DM 37/08 si è volutamente cassato tutto il Capo II sulle verifiche) ed imprese regolari vessate da oneri burocratici ed amministrativi che, alla faccia della tanto dichiarata semplificazione, non tendono a diminuire.
Quello che mancava era proprio la dichiarazione di conformità à la carte che in sostanza si può tranquillamente ordinare on line e pagare comodamente con carta di credito. Il tutto compilando un modulo nel quale si inseriscono i dati dell’immobile da certificare e senza avere la certezza di vedere l’ombra di un responsabile tecnico abilitato – l’unico soggetto che può rilasciare una dichiarazione di conformità – che venga a controllare l’impianto.
Sono ormai diversi i siti internet che propongono soluzioni truffaldine come questa, perché di vera e propria truffa si tratta: “La dichiarazione di conformità – afferma Carmine Battipaglia, presidente di Cna Installazione Impianti – non può avere un costo in quanto è un atto dovuto, da parte dell’installatore, da rilasciare alla fine dei lavori”. Almeno su questo il DM 37/08 è chiaro; all’art. 7, comma 1 si legge infatti che “al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche, previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità”.
Inoltre, probabilmente qualcuno si è scordato cosa comporti, in termini di responsabilità civile e penale, rilasciare una dichiarazione di conformità di un impianto sul quale, con ogni probabilità, non si è mai intervenuti. A questi smemorati andrebbe ricordato che la dichiarazione di conformità è un vero e proprio atto pubblico. Se un installatore, ad esempio, la rilascia prima di aver terminato l’impianto o dichiara un impianto conforme alla regola dell’arte senza che lo sia, dichiara il falso e può essere perseguito ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale (“Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilità”) e dell’art. 483 (“Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”).
“Al Ministero dello Sviluppo Economico – ha proseguito Battipaglia – abbiamo segnalato il caso di un sito, uno tra i tanti, che offre la possibilità di acquistare un servizio di redazione del Documento di Rispondenza o Certificazione di Conformità in tutta Italia. Ci aspettiamo un intervento da parte delle autorità competenti sia per reprimere questi fenomeni di vero e proprio malaffare, sia per tutelare la professionalità e l’onorabilità della categoria, sia per evitare che il cittadino sia portato a compiere scelte fuori dalle regole che non garantiscono affatto l’obiettivo finale della dichiarazione di conformità e cioè la sicurezza degli impianti”.