[A cura di: Confappi]
Nel caso in cui il delegato non rispetti gli accordi presi con il delegante e in assemblea di condominio esprima un voto diverso da quello concordato, il delegante può impugnare la delibera e chiedere l’invalidità del voto, ma solo dopo avere invocato il vizio della delega in capo al delegato, non ratificandone l’operato. È questa, in sintesi, la decisione del Tribunale di Milano (sentenza n. 2669 del 3 marzo 2017) secondo cui “in tema di condominio, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea e il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalla regole generali sul mandato, con la conseguenza che l’operato del delegato nel corso dell’assemblea non è nullo e neppure annullabile ma inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica di questi e che tale inefficacia temporanea non è tuttavia rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione del condomino pseudo-rappresentato”.
Secondo i giudici meneghini, il voto espresso dal delegato “è destinato a produrre effetti giuridici non solo nella sfera del rappresentato – in quanto il voto favorevole del rappresentante preclude al condominio l’impugnazione ex art. 1137, comma 2, del Codice civile – ma anche e soprattutto nei rapporti tra i condòmini, posto che contribuisce a formare la cosiddetta “volontà del condominio”.
In questo caso, i giudici hanno respinto la richiesta di impugnazione della delibera in quanto il delegante “non ha allegato e provato alcun motivo di invalidità della delibera in conseguenza dell’operato del suo delegante e del voto espresso dallo stesso, neppure ai fini della determinazione del quorum deliberativo dell’assemblea”.