[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – pres. Centro studi Confedilizia]
“Una interpretazione sistematica porta ad escludere che “per il tramite dell’amministratore”possa significare “solo attraverso l’amministratore”, posto che, in tal modo intesa, essa implicherebbe, fra l’altro, l’implicita abrogazione, per i condòmini, del loro diritto di accesso, ex art. 119, quarto comma, del Testo unico bancario, alla documentazione stessa, senza considerare che tale norma, ancorché anteriore alla riforma del condominio, ha carattere speciale ed è destinata a prevalere e ad essere applicata. Ne consegue, quindi, che la nuova disciplina non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso”.
Così l’Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma, con decisione n. 7960 del 16.9.2016 che, sulla base di tale principio, ha riconosciuto il diritto di una condomina ad ottenere a proprie spese, dalla banca interessata, copia della documentazione relativa agli estratti conto condominiali. Ciò, dopo che la predetta condomina aveva ripetutamente richiesto invano all’amministratore tale documentazione e dopo che la banca in questione, a cui era stata rivolta la stessa istanza, aveva rifiutato di evadere la richiesta alla luce del disposto di cui all’art. 1129, settimo comma, cod. civ. Disposizione che – lo ricordiamo – prevede, in particolare, che ciascun condomino, “per il tramite dell’amministratore”, possa “chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
Per completezza, si segnala che la decisione in parola, nonostante si conformi ad altre pronunce sul punto assunte sempre dal Collegio di Roma (cfr. dec. n. 8817/2015 e dec. n. 691/2015), si pone in contrasto con quanto, invece, affermato in altre occasioni dallo stesso Arbitro finanziario (cfr. Collegio di Milano, dec. n. 400/2014) nonché dal Garante della Privacy.