[A cura di: Anaip]
Gli impianti elettrici condominiali sono spesso in condizioni pessime, e per questo motivo si possono verificare degli incidenti, o meglio delle catastrofi annunciate. Nonostante il D.M. 37/2008 prescriva l’obbligo di progettazione degli impianti elettrici, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unitа abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unitа abitative di superficie superiore a 400 mq, molti amministratori condominiali e molti condтmini non attuano tale normativa, mettendo a rischio la vita propria ed altrui. Sentiamo spesso i media parlare di incendi nei condomini che scaturiscono da impianti fatiscenti, non piщ a norma; ma, come capita spesso, ognuno di noi pensa che gli eventi calamitosi interessino sempre altre realtа e mai la propria.
Il D.M. 37/2008 impone oltre alla progettazione degli impianti elettrici nei casi previsti dall’art. 5, anche l’installazione degli impianti elettrici da parte di soggetti altamente specializzati, e ne identifica i requisiti tecnico professionali che questi ultimi devono possedere. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti elettrici l’Art. 11. del D.M. 37/2008 prescrive l’obbligo per l’impresa installatrice, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, di depositare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune nel quale insiste il fabbricato, il progetto e la dichiarazione di conformitа o il certificato di collaudo.
Spesso gli amministratori di condominio preferiscono far effettuare l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici a soggetti scarsamente qualificati o a piccoli manutentori tutto fare, i quali poi non sono in grado di rilasciare le opportune certificazioni di conformitа (D.M. 37/2008 Art. 7) dei i lavori eseguiti, facendo venir meno i presupposti per l’ottenimento del certificato di agibilitа dell’immobile.
Le sanzioni previste dal D.M. 37/2008 per le violazioni all’ art. 7. (Dichiarazione di conformitа) variano da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entitа e complessitа dell’impianto, al grado di pericolositа ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione; mentre per le violazioni degli altri obblighi derivanti dal D.M. 37/2008 si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00, con riferimento all’entitа e complessitа dell’impianto, al grado di pericolositа ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.