[A cura di: Giovanni Ruotolo – FiscoOggi, Agenzia delle entrate]
Ci siamo. È disponibile on line, sul sito dell’Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche, la rivisitazione del modello Rli, “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili”, approvato con provvedimento del 15 giugno 2017.
Da oggi, infatti, dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello con il relativo software: non sarà più possibile inviare un Rli già predisposto con il precedente software, ma occorrerà ricompilarlo con la nuova versione. Nel nuovo modello è confluita la maggior parte degli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto, come:
Infine, utilizzando, sia in fase di prima registrazione che in fase di adempimenti successivi, l’apposito prodotto software Rli, è possibile avvalersi del calcolo automatico delle imposte, delle sanzioni e degli interessi.
Il modello può essere presentato in modalità telematica direttamente dal contribuente – in tal caso, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate – oppure avvalendosi degli intermediari abilitati (articolo 15 del decreto direttoriale 31 luglio 1998). La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici territoriali dell’Agenzia da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione. Si ricorda che, una volta scelto un ufficio territoriale delle Entrate, anche telematicamente, lo stesso sarà competente per tutti gli adempimenti successivi del contratto di locazione e/o affitto.
Il primo foglio del modello è costituito dal frontespizio, che contiene l’informativa sul rispetto della privacy.
Segue il quadro A, suddiviso in tre sezioni:
Chiude il quadro lo spazio da compilare in caso di presentazione telematica.
Nei quadri B (Soggetti), C (Dati degli immobili) e D (Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca) vanno indicati, rispettivamente, i dati di locatore e conduttore, le notizie relative agli immobili principali e alle loro pertinenze, le informazioni riguardanti la cedolare secca.
Infine, è stato aggiunto un ulteriore quadro E (Locazione con canoni differente per una o più annualità), che va compilato solo nel caso in cui sia stato previsto contrattualmente un canone diverso per una o più annualità.
Il modello si scarica gratuitamente dal sito dell’Agenzia. Tutti, comunque, possono scegliere il canale web e inviare Rli direttamente o tramite un intermediario abilitato. Non occorre allegare copia del testo del contratto nei casi in cui:
Il modello può essere utilizzato anche per revocare la cedolare secca. Infatti, il locatore che vuole recedere dall’applicazione della cedolare, può farlo presentando il modello all’Agenzia delle entrate (anche on line) in ciascuna delle annualità successive a quella in cui ha optato per la cedolare secca; ha tempo fino al termine di scadenza per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’anno in cui s’intende non applicare più il tributo sostitutivo. A seguito della revoca, sarà nuovamente dovuta l’imposta di registro, anche per le annualità successive.
Il vecchio Rli, per tale fattispecie, non sostituiva il modello 69 e, pertanto, il contribuente era tenuto a un doppio adempimento. Ora, invece, sono state previste due caselle nella sezione I “Registrazione” del modello Rli, per individuare la tipologia di registrazione, nonché consentire la corretta tassazione.
Vediamo nello specifico cosa e come cambia.
Con l’inserimento di due nuovi codici, la casella “Tipo garanzia” diventa “Tipo garanzie e/o Pac”:
Mentre, se il codice è 4 e la tipologia contatto:
L’articolo 9 del Dl 47/2014 ha disciplinato una particolare fattispecie di applicazione del regime opzionale della cedolare secca (articolo 3 del Dlgs 23/2011): il nuovo comma 6-bis stabilisce che l’opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile, purché sublocate a studenti universitari, con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Ora è possibile effettuare tale adempimento anche con Rli. Ecco cosa è cambiato.
È stato previsto un controllo sul codice fiscale (Cf) del conduttore che, se di persona non fisica (Pnf), non consente la compilazione della cedolare secca, salvo conferma nell’apposita casella del modello. Tale controllo dovrà tenere conto di tutte le ipotesi di codici fiscali numerici a prescindere che siano di persone fisiche (Cf provvisori) o Pnf, individuando la possibilità di conferma per tutte le possibili situazioni.
Nella sezione II “Dati del conduttore”, è stata aggiunta una casella dove è possibile inserire, alternativamente, tre codici:
La compilazione della casella contenente i predetti codici è sempre obbligatoria.
È stata inserita una casella che va barrata se il richiedente sceglie di non allegare il contratto (nella ricevuta risulterà l’opzione). La casella è presente solo sul software e non sul modello cartaceo. Il nuovo campo può essere utilizzato solo in caso di allegazione facoltativa e in assenza di allegato. Vediamo quando si può optare per l’omissione del testo contrattuale:
Previsione del subentro come ipotesi autonoma di adempimento successivo. Nella casella adempimenti successivi – quadro A, sezione II – è stato inserito il codice 6 (subentro), così da gestire la fattispecie in modo del tutto autonomo rispetto agli altri adempimenti. Inoltre, per meglio individuare la tipologia di subentro è stata prevista un’ulteriore casella con menù a tendina con i seguenti valori: 1 decesso; 2 trasferimento immobiliare; 3 trasformazione; 4 fusione; 5 scissione; 6 altro.
Si possono avere diverse tipologie di subentro, vediamo come vengono gestite:
È stato previsto il nuovo Quadro E, da compilare nel caso di locazione con canoni diversi per le diverse annualità, in modo da inserire i vari canoni (massimo nove). Nel quadro E vanno indicati i canoni dalla seconda alla nona annualità.