[A cura di: Carmen Miglino – FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]
In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il redditometro, dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, anche se le spese contestate sono state sostenute mediante la percezione e il reimpiego di somme elargite dal suocero. A ribadirlo, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 21334 del 14 settembre 2017.
Il contenzioso origina dall’impugnazione di un avviso d’accertamento, ai fini Irpef, per l’anno d’imposta 2008, avente ad oggetto una ripresa a tassazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici di cui al redditometro, ex articolo 38, comma 5, Dpr 600/1973.
Investita della questione, la Ctr della Toscana ha confermato la fondatezza della pretesa; di qui, il ricorso in Cassazione da parte del contribuente, affidato a due motivi, quali la violazione dell’articolo 38 citato, nonché degli articoli 2729 e 2697 del codice civile e dell’articolo 116 del codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360 cpc, comma 1, n. 3. A giudizio del contribuente, i giudici d’appello avrebbero erroneamente considerato lo strumento “redditometro” una presunzione legale, idonea a fondare autonomamente la pretesa tributaria, senza ritenere necessaria la prova sulla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indici utilizzati.
I giudici di legittimità hanno rigettato le doglianze del ricorrente, confermando la decisone dei giudici di merito. Nel caso di specie, si legge nell’ordinanza, “l’acquisto di due autovetture e di una moto di grossa cilindrata, e di una casa di abitazione è stato giudicato incompatibile con i redditi dichiarati dal contribuente… pur avendo fornito la documentazione che le spese contestate erano state sostenute mediante la percezione e il reimpiego di somme” elargite dal suocero.
Più in particolare la Corte, muovendo da un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ricordato che il nucleo familiare è costituito dai soli coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori; conseguentemente le somme elargite dal suocero non bastano a confermare la disponibilità di risorse economiche ulteriori rispetto al reddito dichiarato.
Difatti, la presunzione che i soli componenti del nucleo familiare possano concorrere alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento “nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest’ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare”.
La Ctr, osservano i giudici supremi, ha applicato correttamente i principi sopra enunciati; in tema di redditometro, “la prova contraria richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli”.
La stessa Corte di cassazione, in più occasioni, ha ritenuto fondata la presunzione secondo cui la posizione reddituale dei familiari, valutata nel suo complesso, “può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall’ufficio ai fini dell’accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza” (la presunzione non potrebbe però operare nei confronti di persone diverse dai componenti della “famiglia naturale” – coniugi e figli – quali, ad esempio, altri parenti o affini) (cfr. Cassazione, 17203/2006).
Il richiamo ai vincoli di solidarietà familiare torna in altre pronunce relative a fattispecie in cui i contribuenti avevano documentato il pagamento delle spese da parte del coniuge o dei parenti. In queste sentenze, il riferimento alla solidarietà economica familiare rimane a significare l’attenzione della giurisprudenza di merito per situazioni in cui l’accertamento sintetico interessa contribuenti inseriti all’interno di nuclei plurireddito. Parimenti, l’Agenzia, con la circolare 49/E del 2007, ha rimarcato la necessità di valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare, essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi di altri componenti del nucleo familiare.
In altre occasioni, invece, la Corte di cassazione ha negato rilievo ai legami familiari e alla convivenza fra i contribuenti, ridimensionando, rispetto alle aperture della giurisprudenza di merito, il ruolo che l’appartenenza al nucleo familiare poteva svolgere ai fini della determinazione sintetica del reddito del contribuente (cfr. Cassazione, 12325/2006).
La norma (articolo 38, Dpr 600/1973), nella sua previgente formulazione, ammetteva la prova documentale della provenienza del maggior reddito presunto, rendendo di fatto irrilevanti i vincoli familiari tra il contribuente e i possessori di tale reddito (allo stesso modo dei vincoli affettivi, professionali o di altro genere). Se la prova c’era, il reddito avrebbe dovuto essere imputato al relativo titolare; altrimenti no, e la capacità di spesa si sarebbe legittimamente potuta riferire a chi ne avesse manifestato gli indici, a prescindere dal suo stato e dalla sua condizione familiare.
Le riforme del 2010 e del 2012, invece, hanno inciso sulla disciplina dell’accertamento sintetico e sono intervenute in maniera significativa anche sui profili afferenti al ruolo che la “famiglia fiscale” svolge, o può svolgere, nella ricostruzione presuntiva del reddito del contribuente.
A differenza del passato, l’appartenenza al nucleo familiare è oggi espressamente considerata dalle disposizioni sul redditometro e può concorrere ex lege a determinare la capacità di spesa – e, con essa, il maggior reddito – del contribuente stesso.