Spesso si sente parlare che alcuni condomini impugnano il verbale d’assemblea, che a loro dire è stato redatto illegittimamente ovvero, che è stato riportato nello stesso un voto favorevole mai espresso personalmente o a mezzo di delegato.
Da qui la necessità di impugnare la deliberazione assembleare richiedendo la prova testimoniale per provare che vi è stato un errore di trascrizione della loro intenzione di voto.
Nella fattispecie appena evidenziata si segnalano due sentenze Tribunale di Salerno n. 4499 del 7 Ottobre 2016 e Tribunale di Roma V° Sez. Civile del 22 Marzo 2011 n. 5850 le quali fanno proprio l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione Sez. II 8 Marzo 1997 n. 2101:
È inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare una volontà assembleare difforme da quella che risulta dal verbale. Il fondamento normativo si rinviene nell’art. 2722 c.c., in quanto le deliberazioni dell’assemblea condominiale devono risultare in forma documentale, richiesta ad substantiam quando la delibera incide su diritti immobiliari (esempio trasferimento immobili ) e ad probationem in tutti gli altri casi. Inoltre, essendo il condominio un ente di gestione senza personalità distinta da quella dei singoli condomini, i singoli condòmini non hanno la capacità di testimoniare in giudizio, a norma dell’art. 246 c.p.c., per il quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
La ratio legis, alla base del richiamato art. 2722, sancisce la prevalenza della prova documentale su quella testimoniale, muovendo dalla teoria che, se le parti hanno prodotto un determinato accordo scritto, è assai poco probabile che possono aver stipulati altri differenti, precedentemente o in contemporanea , che non siano indicati nell’atto.