L’usucapione di un locale condominiale da parte di un condomino. Un’ipotesi tutt’altro che remota quella sottoposta alla rubrica di consulenza legale di Italia Casa e Quotidiano del Condominio da un amministratore. Di seguito il quesito e il conseguente parere espresso dall’avvocato Chiara Magnani, di Parma.
D. In un vano (senz’altro comune) situato nelle cantine di un condominio che amministro, un condomino ha collocato, ormai da diversi anni, della vecchia mobilia di sua proprietà. Nessun altro condomino si è mai lamentato di tale “occupazione” né ho ricevuto alcun reclamo. Vorrei tuttavia cautelarmi per impedire che maturi l’usucapione a favore dell’occupante, con il rischio mio personale di esserne considerato responsabile. Come posso operare?
R. È possibile diventare proprietari di un bene in condominio per usucapione, qualora venga dimostrato il possesso continuo e non interrotto per venti anni, pacifico e non occulto. Al fine di evitare che maturino, in danno del condominio, i presupposti dell’usucapione è necessario che l’amministratore interrompa il possesso del condomino che attualmente sta utilizzando il bene come se fosse suo. Non sono sufficienti le lettere di diffida con cui si chiede la restituzione del bene, ma occorre interrompere il possesso: solo gli atti che privano materialmente il possessore del potere di fatto sulla cosa o gli atti giudiziali diretti a ottenere tale privazione hanno efficacia interruttiva del possesso. La lettera di contestazione – con la richiesta di immediato sgombero dell’area preannunciando che decorso un certo tempo il condominio provvederà autonomamente addebitando ovviamente tutte le spese al condomino – potrebbe essere lo strumento per “capire” il grado di collaborazione del condomino.
In generale, si possono profilare due casi: