Il tema è stato più volte affrontato dal punto di vista giuridico, valutando quale sia l’iter per installare un ascensore condominiale al fine di rimuovere le barriere architettoniche che limitano l’accesso allo stabile da parte delle persone disabili, qualora non vi sia il consenso dell’assemblea. Nei giorni scorsi, la rubrica di posta fiscale delle Entrate, curata sull’organo di informazione ufficiale dell’Agenzia, Fisco Oggi, dall’esperto Gennaro Napolitano, ha invece posto l’accento sugli aspetti, appunto, fiscali della questione, prendendo spunto dal quesito di un contribuente che domandava: “Le spese sostenute da un singolo condomino per l’installazione di un ascensore in un condominio, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche in mancanza della delibera dell’assemblea?”.
Ecco la risposta: “Nel novero degli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef per recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir). I costi di installazione di un ascensore in un condominio, sostenuti per intero da un singolo condomino, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea, ma sono stati autorizzati dal Comune. In particolare, il contribuente potrà usufruire del beneficio fiscale limitatamente alla parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale (risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008).