[A cura di: Confappi]
È entrata in vigore oggi, martedì 14 novembre, la legge delega 155/2017, varata per fornire maggiori garanzie e sicurezze a chi acquista direttamente dall’impresa costruttrice un immobile non ancora realizzato. Il provvedimento, infatti, dà mandato al governo di adottare una serie di misure che obblighino le parti a stipulare un contratto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, così che il notaio incaricato possa verificare con più facilità se il costruttore abbia rispettato o meno gli obblighi nei confronti del compratore.
In particolare, come disposto dall’articolo 2 della legge 102/2005, il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente, a pena di nullità del contratto, una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
L’articolo 4 della stessa legge prevede, sempre da parte del costruttore, l’obbligo di stipulare e consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria decennale, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.