[A cura di: Studio legale MaBe & Partners]
Un condomino citava in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni arrecati dalle infiltrazioni d’acqua sulla propria unità immobiliare.
Il condominio, contestando ogni responsabilità per l’evento de quo, ne imputava la totale responsabilità alla proprietaria del lastrico solare da cui si erano propagate le infiltrazioni, la quale, a propria volta, costituendosi in giudizio, imputava quale responsabile delle infiltrazioni il condominio, evidenziando che tali propagazioni d’acqua erano dovute dalla totale inadeguatezza della piletta di scarico che era collegata alla giunta di uno scarico presente nella tettoia sovrastante il terrazzo.
Preliminarmente preme ricordare che le “pilette di raccolta” delle acque piovane sono delle griglie metalliche che vengono poste a livello del pavimento per raccogliere l’acqua meteoritica e convogliarla negli scarichi condominiali. La funzione delle pilette di raccolta è quella di evitare allagamenti del terrazzo e delle singole unità abitative del condominio. Esse svolgono una funzione necessaria all’uso e al godimento comune e perciò, parimenti alle grondaie e ai canali di scarico, sono da considerarsi un bene comune.
Alla luce della qualificazione come bene comune delle pilette, secondo il Tribunale di Milano Sezione X Civile, con Sentenza 6 giugno 2017, n. 6353, la responsabilità delle infiltrazioni era da imputarsi al condominio, il quale avrebbe potuto e anzi dovuto evitare il riempimento della piletta di scarico, realizzando un sistema di raccolta delle acque che consentisse il deflusso a terra delle acque meteoriche. Essendo beni comuni, ai sensi dell’art. 1123 c.c., le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle pilette, deliberate a maggioranza, sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Il Giudice individuava altresì una colpa concorrente residuale in capo alla proprietaria del lastrico solare per aver omesso di controllare lo scarico e la sua pulizia periodica, in modo tale da impedire che le foglie presenti sulle piante del terrazzo e comunque portate eventualmente dal vento, coprissero lo scarico, impedendo il pur limitato ma naturale deflusso delle acque.
Valutando comparativamente le colpe del condominio e della proprietaria del terrazzo, il Tribunale stimava equo determinare il concorso di colpa del primo nella misura dell’80% e quello della seconda nella valente misura del 20%.