Non ricorre il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo. È il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26533 del 9 novembre, relativa alla vicenda di due donne rimaste ferite a seguito del crollo della cabina ascensore mentre erano al suo interno. Di seguito un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 9.11.2017,
n. 26533
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le intimate non si sono difese in questa sede;
col primo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2051 c.c.; deducono che la responsabilità del custode di cui all’articolo 2051 c.c. deve escludersi quando il danno sia stato provocato unicamente dalla condotta di un terzo; che nel caso di specie l’incidente fu causato dalla improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento della cabina ascensore; che tale difetto era dovuto ad un vizio di progettazione del vano di fondo corsa; che mai, prima dell’incidente, questo vizio costruttivo si era manifestato, né poteva essere sospettato; che, in definitiva, l’articolo 2051 c.c. era stato violato perché la Corte d’appello aveva attribuito al custode la responsabilità di un danno provocato unicamente dal fatto del terzo;
il motivo è manifestamente infondato;
il ricorrente è nel vero quando assume che il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito, e come tale esclude la responsabilità del custode di cui all’articolo 2051 c.c.; tuttavia per “fatto del terzo” deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sé idonea a provocare il danno a prescindere dall’uso della cosa oggetto di custodia; non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 10/03/2009);
col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.; sostiene che la Corte d’appello avrebbe condannato il condominio al risarcimento “senza indicare le ragioni del proprio convincimento, ignorando ed omettendo di valutare le difese spiegate dal condominio”;
il motivo è manifestamente infondato: sia perché ambedue le sentenze impugnate esprimono in modo sufficientemente chiaro la ratio decidendi che le sottende; sia perché il giudice di merito non ha l’obbligo di esaminare e confutare analiticamente tutte le difese svolte dalle parti, dovendosi ritenere implicitamente rigettate o disattese le argomentazioni incompatibili con le ragioni addotte a sostegno della sentenza;
col terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360, n. 5, c.p.c.; lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare il fatto controverso rappresentato dalla sussistenza di un caso fortuito, costituito dalla condotta del terzo, di per sé idoneo ad escludere la responsabilità del condominio;
il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d’appello non ha affatto trascurato di considerare la sussistenza del vizio costruttivo, ma l’ha ritenuta irrilevante, puntualmente applicando i principi stabiliti da questa Corte e sopra ricordati (così la sentenza non definitiva, pagina 2, secondo capoverso);
(omissis)
il ricorso va, in definitiva, integralmente rigettato;
non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio delle parti intimate;
(omissis)
– rigetta il ricorso;
– dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Condominio … di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.