I proventi dell’attività di amministratore di condominio non rientrano nel concetto di reddito professionale ex articolo 10, comma 1, legge n. 773 del 1982, e non vanno, quindi, sottoposti al contributo soggettivo spettante – nella fattispecie – alla Cassa dei Geometri. È il principio di diritto enunciato dalla Corte d’Appello di Roma e confermato dalla Cassazione con la sentenza 27125 del 15 novembre 2017, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. L civ, sent. 15.11.2017,
n. 27125
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Con sentenza n. 6591/2011 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame proposto da O.M. avverso la sentenza con cui il tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale emessa a favore della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (in prosieguo la Cassa dei Geometri) allo scopo di ottenere il pagamento della somma di euro 21.713,34 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive.
A fondamento della decisione la Corte riteneva, al contrario di quanto affermato dal giudice di primo grado, che i proventi dell’attività di amministratore di condominio svolta da O.M. non rientrassero nel concetto di reddito professionale ex articolo 10, comma 1, legge n. 773 del 1982 e non andassero quindi sottoposti al contributo soggettivo spettante alla Cassa dei Geometri; ciò perché il contributo professionale deve essere determinato in relazione al reddito professionale strettamente inerente all’esercizio della professione, mentre i redditi derivanti dall’attività di amministratore di condominio non sono direttamente ricollegabili alla professione di geometra.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa dei Geometri con quattro motivi di censura, illustrati da memoria. Resiste O.M. con controricorso.
1. Col primo motivo la Cassa dei Geometri denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. atteso che avendo l’opponente O.M., iscritto all’albo dei geometri, denunziato a fini fiscali i propri redditi qualificandoli come professionali, ciò bastava a fondare la pretesa contributiva affermata dall’ente previdenziale attore sostanziale, mentre era a carico dell’opponente convenuto sostanziale l’onere di dimostrare la propria allegazione, secondo cui i proventi questione non sarebbero derivati dall’esercizio della professione di geometra, ma da quella diversa di amministratore di condominio; ciò anche in applicazione del consolidato principio che distribuisce l’onere della prova secondo la vicinanza alla prova medesima.
Il motivo è infondato atteso che come si desume dalla sentenza impugnata i giudici hanno in realtà ritenuto in fatto (anche sulla scorta della dichiarazione dei redditi) che i proventi in discorso derivassero dall’attività di amministratore di condominio, senza fare sul punto applicazione della regola di giudizio derivante dal principio dell’onere della prova, che non è stato oggetto di alcuna illegittima inversione. Non è in ogni caso illegittima, in base ai principi generali ex art. 2697 c.c., la tesi secondo cui spetta alla Cassa dimostrare quali tra i redditi dichiarati a fini fiscali come professionali siano derivanti dall’attività di geometra e pertanto da assoggettare a contribuzione previdenziale secondo la L. n. 773 del 1982 la quale dispone il versamento di un contributo soggettivo obbligatorio alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri, commisurato al “reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente”; espressione con la quale la legge ha inteso riferirsi soltanto al reddito professionale derivante dall’esercizio della professione di geometra e non anche a tutti i redditi fiscalmente identificabili come “professionali”, come chiarito da questa Corte di cassazione (Sez. L, Sentenza n. 4057 del 19/02/2008).
2. Col secondo motivo la Cassa deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11 della legge n. 773 del 1982 (ex articolo 360 numero tre c.p.c.); l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (ex articolo 360 numero cinque c.p.c.) avendo la decisione fatto malgoverno dei criteri legali di determinazione degli imponibili per il calcolo dei contributi dovuti alla cassa, legati ai corrispettivi relativi all’attività professionale e pertanto all’individuazione della relativa e corretta nozione; sul punto la sentenza avrebbe violato la nozione ampia di attività professionale individuata dalla giurisprudenza (Cassazione n. 20670/2004) sulla base del rapporto di connessione tra l’attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali (in tal modo dandosi rilevanza alla base culturale su cui l’attività si svolge). Inoltre in maniera contraddittoria la sentenza impugnata, pur riconoscendo che le competenze di geometra siano rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività di amministratore di condominio, ha escluso aprioristicamente la possibilità di includere questa ultima nella nozione di attività professionale, che è ben più ampia di quella di attività esclusiva, comprendendo tutte le attività collegate direttamente o indirettamente a quelle riferibili alla libera professione o che comunque comportino l’utilizzazione del bagaglio di competenze proprie della professione medesima con la sola esclusione dei proventi derivanti da attività che nulla hanno a che fare con la professione di geometra.
2.1. Il motivo è infondato anzitutto perché pretende di determinare i contenuti dell’attività di amministratore di condominio ed individuarne la sua natura professionale non in base all’esame obiettivo dei suoi contenuti, ma dalla tipologia dell’attività esercitabili in astratto dagli amministratori di condomino, ritenute rientranti per tabulas o per connessione necessaria nell’attività professionale di geometra. In realtà non è affatto previsto da alcuna fonte normativa e nemmeno può essere affermato in base a semplice presunzione, che l’amministratore di condominio si debba per necessità di cose occupare di questioni che ineriscono all’attività di geometra; come del resto risulta evidente nell’ipotesi in cui l’attività di amministratore fosse svolta da un altro soggetto con differente provenienza professionale. Ciò evidenzia come la tesi sostenuta dalla Cassa Geometri più che desumere i caratteri dei redditi professionali dalla qualificazione oggettiva della attività svolta dall’intimato, sia in realtà fondata sui caratteri soggettivi del soggetto da assicurare; ovvero per il semplice motivo che l’amministratore fosse in questo caso un geometra. Ne consegue, oltre ad una tangibile tautologia, la violazione del fondamentale canone secondo cui la contribuzione e l’inquadramento previdenziale devono seguire la reale natura dell’attività svolta dal soggetto da assicurare, in base all’oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall’ordinamento. Trascurandosi pure altrimenti quell’accertamento in concreto della natura dei redditi, che è necessario presupposto ai fini del corretto assoggettamento previdenziale, siccome affermato dalla Corte Cost. con sentenza 402/1991 per i redditi degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
2.2. La Corte d’appello territoriale, conformemente alla più condivisibile giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri (in base alla legge 773/1982 ed all’art. 1 del regolamento) vada determinato in relazione al “reddito professionale netto” del geometra, ossia a quello strettamente inerente all’esercizio della professione. Ne discende che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione (come affermato dalla sentenza n. 4057/2008 cit., e da Cass. Sez. L, Sentenza n. 11472 del 12/05/2010: “In tema di contributi previdenziali dovuti dai professionisti, non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente collegabile all’esercizio dell’attività libero professionale per la quale vi è stata l’iscrizione in appositi albi o elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pur necessaria per l’esercizio dell’attività, a determinare la nascita dell’obbligo contributivo. Ne consegue che, qualora un soggetto iscritto partecipi a società, svolgente attività rientrante in quella per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi, l’obbligazione contributiva è configurabile solo nell’ipotesi in cui risultino compensate attività obiettivamente riconducibili all’esercizio della professione”).
2.3. Va inoltre affermato che dall’approfondita disamina di cui alla giurisprudenza citata si evince che ai fini in discorso non solo non basti una semplice connessione soggettiva (ovvero che un medesimo soggetto iscritto all’albo eserciti una qualsiasi altra attività professionale), ma neppure sia sufficiente una eventuale connessione di natura intellettuale (come nell’ipotesi che le conoscenze derivanti dell’attività di geometra possano occasionalmente servire allo svolgimento di altra professione come quella di amministratore di condominio). Occorre invece una connessione necessaria tale per cui l’attività professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l’impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista (ed in tale più ristretta accezione può essere condiviso anche quanto affermato dalle sentenza 2015/24303 e 14684/2013 circa la rilevanza della comune base culturale su cui l’attività si fondano).
2.4. Quanto alla censura di contraddittorietà rivolta alla motivazione della sentenza, per aver riconosciuto che le competenze di geometra siano rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività di amministratore di condominio, va rilevato anzitutto che la contraddittorietà non riguarda un fatto decisivo ex ad 360 n.5 c.p.c. atteso che, come appena detto, il rapporto tra le attività per essere rilevante deve essere di connessione necessaria. In ogni caso la sentenza impugnata correttamente si limita a riconoscere una generica ed irrilevante connessione occasionale (“i proventi derivanti dall’amministratore di condominio, pertanto, non essendo direttamente ricollegabile alla professione di geometra, che può essere utile per svolgere tale attività, così come, tuttavia, altre competenze, come quelle giuridiche o ragionieristico, non vanno inclusi nel contributo soggettivo”); e pertanto si sottrae pure a qualsiasi censura di tipo logico.
3. Col terzo motivo la sentenza deduce l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (ex articolo 360 numero cinque c.p.c.) atteso che la sentenza dopo aver negato che i proventi di amministratore di condominio possano essere inclusi nel contributo soggettivo dovuto alla cassa ha annullato la cartella di pagamento nella sua integralità e dunque anche nella parte relativa al contributo integrativo che è dovuto da tutti gli scritti all’albo dei geometri, senza aver dato sul punto alcuna motivazione.
4. Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 156 c.p.c. ex articolo 360 numero 4 c.p.c. in quanto il dispositivo di totale annullamento della cartella sarebbe in insanabile contrasto con la motivazione la quale esclude la spettanza del solo contributo soggettivo.
5. Il terzo e quarto motivo, i quali possono essere esaminati unitariamente per connessione, sono fondati.
È invero pacifico che la cartella oggetto di opposizione riguardasse anche il pagamento del contributo integrativo. La sentenza impugnata però prende in esame soltanto la nozione di contributo soggettivo ex art. 10, comma 1 l. 773/1982 e distingue la relativa nozione da quella riferita al contributo di solidarietà previsto dal comma 4 del cit. art. 10. Nulla dice la sentenza sul contributo integrativo, pur pronunciando nel dispositivo l’integrale annullamento della cartella.
Devono pertanto ritenersi prodotti i vizi di omessa motivazione e di nullità della sentenza denunciati in ricorso dalla Cassa ricorrente.
6. In conclusione alla stregua delle premesse devono essere accolti il terzo ed il quarto motivo e rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altro giudice perché proceda ad un nuovo esame in conformità ai principi accolti in questa sentenza.
Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo, respinge gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.