[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente Centro studi Confedilizia]
Un interrogativo che si pone, con riguardo ai requisiti prescritti dall’art. 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile per amministrare un condominio, attiene all’ipotesi dell’amministratore che non svolga con regolarità, negli anni, l’attività obbligatoria di formazione periodica.
Al proposito, è da rilevare che la delibera con cui venisse nominato un amministratore che non avesse svolto, con regolarità, l’attività di formazione periodica, potrebbe risultare annullabile laddove, sulla base di una valutazione d’insieme, emergesse un’inadempienza non episodica o, comunque, tale da non consentire di ritenere, in concreto, l’interessato in possesso di quella preparazione alla quale l’introduzione dell’aggiornamento annuale obbligatorio, all’evidenza, mira. La suddetta valutazione spetterebbe, naturalmente, all’autorità giudiziaria investita della questione e si tratterebbe senz’altro di un vaglio legittimo se solo si considera che la giurisprudenza ha riconosciuto più volte – in occasione dell’impugnazione di delibere – la facoltà dell’organo giudicante di entrare nel merito della vicenda (e quindi di esprimersi su aspetti diversi da quelli puramente formali come, ad esempio, il raggiungimento di una determinata maggioranza).
Tornando al caso che ci occupa, un comportamento che si concretizzasse in una partecipazione ai corsi di formazione periodica non costante negli anni, ben potrebbe essere valutato diversamente rispetto alla condotta di chi avesse saltato una sola annualità, magari per validi motivi (ad esempio, di salute). Discorso simile può farsi anche con riguardo alla revoca. Il tutto considerando che la sanzione di impossibilità ad assumere le funzioni di amministratore scatta – considerando gli anni con riferimento non all’anno solare ma all’anno calcolato da ogni 9 ottobre alla stessa data dell’anno successivo (in relazione alla data stabilita dalla legge per l’obbligatorietà della formazione) – per l’anno successivo a quello nel quale l’inadempienza si è compiuta.
Naturalmente, il discorso è tutto diverso in relazione alla formazione iniziale. Questa deve invece esserci (salvo, è ovvio, i casi di specifica esenzione, e già illustrati in precedenza) e basta. Se non c’è, niente attività.