Temperature in picchiata, nevicate abbondanti e gelo notturno. Sono le condizioni che precedono, come noto, il formarsi del ghiaccio sulle strade e, naturalmente, lungo i passaggi pedonali e le parti comuni degli edifici condominiali. Per evitare che ciò avvenga e che si verifichino problemi di sicurezza, è pratica consolidata, soprattutto nelle città più fredde, spargere il sale a terra in previsione di una “gelata”. Dunque, all’interno del condominio, a chi spetta questo compito? E, nel caso in cui nessuno se ne occupi e qualcuno si facesse male, su chi ricadrebbe la responsabilità?
Queste, in sintesi, le domande legittime di una nostra abbonata, alle quali il nostro esperto legale, l’avv. Chiara Magnani di Parma, ha risposto fornendo il suo parere legale.
Sono proprietaria di un appartamento nel comune di Trento, all’interno di un condominio nel quale vivono 16 famiglie. A causa delle recenti nevicate, del gelo notturno e del fatto che non è stato preventivamente gettato il sale nelle parti comuni dell’edificio soggette alle intemperie, vale a dire il passaggio pedonale (interno cortile) e la rampa di scale che conduce al parcheggio, si sono formate delle lastre di ghiaccio molto pericolose. Il rischio, infatti, è che qualcuno prima o poi si faccia male.
La mia domanda è: chi avrebbe dovuto occuparsi di gettare il sale per terra, in modo da evitare il formarsi del ghiaccio? E ancora, qualora qualcuno dovesse scivolare procurandosi un infortunio, a chi potrebbe fare la richiesta danni? Nel caso in cui il risarcimento spetti al condominio, come andrebbe ripartita la spesa tra i proprietari?
Il condominio, quale proprietario e custode delle parti comuni dell’edificio è tenuto ad operare sulle stesse una costante manutenzione onde evitare che le medesime si alterino in modo tale da facilitare il verificarsi di incidenti.
In inverno, soprattutto nella zona richiamata dalla lettrice, la formazione di ghiaccio è evento prevedibile e, pertanto, se da un lato il condominio deve evitare la formazione del ghiaccio o comunque provvedere alla tempestiva rimozione dello stesso attivando il servizio di spalatura della neve e spargimento del sale, dall’altro è anche vero che, proprio per la prevedibilità dell’evento, anche il singolo condomino deve prestare comunque quelle attenzioni e cautele atte ad evitare la caduta. Ovviamente in caso di incidente occorrerà fare una valutazione specifica dell’evento, delle condizioni fattuali in cui si è verificato l’evento, nonché valutare la condotta (tanto in termini di azione quanto in termini di omissione) osservata sia dal danneggiato sia dal danneggiante.
In caso di sinistro, il condomino che ritiene sussistere una responsabilità in capo al condominio, formulerà le proprie istanze a quest’ultimo, nella persona dell’amministratore, e l’eventuale indennizzo al danneggiato corrisposto dal condominio – in fase stragiudiziale e/o all’esito del giudizio – verrà ripartito pro quota tra tutti i partecipanti al condominio, fatta salva la possibilità – in caso di giudizio – per il singolo di esercitare, ex art. 1132 c.c., il dissenso alle liti.