[A cura di: avv. Paolo Ribero] Con pronuncia del luglio 2017 la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il sindacato dell’Autorità Giudiziaria sulle delibere assembleari, non può estendersi alle valutazioni di merito o ai criteri utilizzati nella riunione condominiale per approvare determinate decisioni.
Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione era relativo ad un’impugnativa proposta da alcuni condòmini e accolta in primo grado dal Tribunale di Sassari, con cui veniva sostenuto che le spese approvate nella delibera impugnata erano eccessive ed inverosimili: tra le diverse decisioni oggetto di impugnazione veniva contestato il riconoscimento all’amministratore di un compenso, ritenuto dai ricorrenti, sproporzionato non parametrato ai compensi riconosciuti nella zona né a quelli consigliati dalle varie associazioni di categoria. Si evidenziava un vizio di eccesso di potere quale causa invalidante la delibera, asserendo una sorta di abuso della maggioranza.
Orbene la Corte di Cassazione, confermando il pronunciamento della Corte d’Appello che aveva riformato la pronuncia del Tribunale, ha ribadito che “sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità […] in quanto lo strumento di cui all’art. 1137 c.c. (ndr impugnativa) non è finalizzato a controllare l’opportunità o convenienza della soluzione adottata dell’impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea”.
In pratica, la Suprema Corte ha confermato il principio, ormai consolidato, secondo cui esulano dall’ambito del sindacato giudiziale sulle delibere condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall’assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e servizi comuni.
Pertanto, viene riconosciuta l’autonomia della assemblea condominiale dal criterio della vantaggiosità economica nella scelta delle opere da eseguire o dei soggetti operanti per conto del condominio. Nulla vieta che sia affidato un lavoro ad un’impresa, sia stabilito un compenso ad un amministratore o sia stipulato un contratto con un soggetto che presenti il preventivo decisamente più elevato rispetto ad altri proposti in quanto il criterio dell’economicità non è vincolante per la validità della delibera.
Se da un lato tale principio può far paventare una sorta di “dittatura della maggioranza” dall’altro è comprensibile che non ci si possa rivolgere al Giudice ogniqualvolta si ritenga che la scelta operata in sede assembleare sia – anche notevolmente – svantaggiosa economicamente per il condominio e quindi maggiormente per i condominio a cui è attribuita un’elevata quota millesimale.