[A cura di: avvocato Rodolfo Cusano] Una volta tanto il condominio non è considerato responsabile quando si verificano danni durante l’esecuzione di lavori straordinari di rifacimento della facciata del fabbricato. In effetti può accadere, anzi spesso accade, che la ditta appaltatrice o addirittura subappaltatrice, come nel caso esaminato dalla sentenza n. 733/2017 del Tribunale di Napoli Sez. II, per colpa o anche involontariamente abbia, nell’esecuzione dei lavori, ad arrecare danni a terzi o, come nel caso de quo, all’immobile di uno dei condòmini (che in questo caso sono da considerarsi terzi danneggiati).
Il tribunale, investito della richiesta di risarcimento dei danni subiti da un condomino durante l’esecuzione di lavori di rifacimento della facciata, ha ritenuto che una corresponsabilità del committente può configurarsi solo:
Nel caso in esame, la ditta appaltatrice aveva a sua volta affidato l’esecuzione dell’opera alla ditta subappaltatrice ed ambedue sono state ritenute obbligate al risarcimento dei danni.
Infatti, l’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera (Cassazione sent. 25 gennaio 2016, n. 1234).
La stessa responsabilità rimane nel caso in esame di subappalto. Infatti, le vicende del subappalto – contratto con cui l’appaltatore conferisce ad un terzo, subappaltatore, l’incarico di eseguire in tutto od in parte i lavori che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale – restano condizionate da quelle del contratto principale. Conseguentemente per i danni prodotti dalla ditta subappaltatrice ne risponde anche l’appaltatore che di tale ditta si è servita per soddisfare gli impegni contrattualmente assunti.
Ciò è dovuto anche al fatto che, solitamente, non risulta sussistere alcuno rapporto diretto tra il committente condominio e la ditta subappaltatrice atto ad escludere la responsabilità dell’appaltatore per la corretta esecuzione dei lavori. Posto anche che, in tema di appalto, la consapevolezza, od anche il consenso, espresso dal committente alla esecuzione delle opere in subappalto valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell’appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione, e non anche ad instaurare alcun rapporto diretto tra committente e subappaltatore. Conseguentemente, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore (cfr. Cass. n. 16917/11).
Da ciò che avendo l’appaltatore chiamato in causa la ditta subappaltatrice per essere estromesso da ogni responsabilità, il giudice ha ritenuto ambedue le ditte tenute al risarcimento del danno.
La stessa sentenza in commento ha posto in luce anche un altro aspetto, sia pure estraneo alla presente disamina, ma di sicuro interesse per il lettore, relativo alla chiamata in garanzia dell’ente assicuratore (della ditta) operata dalla ditta appaltatrice. Al riguardo, la stessa assicurazione aveva opposto una eccezione di tardività della denuncia del sinistro. Invece la chiamata in garanzia veniva accolta sulla motivazione che “l’eccezione di tardività della denuncia non produce alcun effetto, alla luce di quanto disposto dall’articolo 1915 c.c. atteso che quand’anche vi fosse stata la tardiva e colposa comunicazione, l’assicuratore ha comunque il dovere di corrispondere l’indennità salvo ridurla in ragione del pregiudizio sofferto e questo non era stato provato”.