[A cura di: Confappi] Senza una clausola che specifichi i motivi della locazione transitoria, il contratto d’affitto viene considerato un contratto di locazione ad uso abitativo ordinario di durata 4+4 anni. Lo ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza 14 settembre 2017, n. 9299.
Nel caso in oggetto, locatore e conduttore hanno sottoscritto un accordo di natura transitoria della durata di 6 mesi, senza però specificare le ragioni della transitorietà. Quando al termine dei 6 mesi il proprietario dell’alloggio ha chiesto lo sfratto l’inquilino si è opposto chiedendo di trasformare il contratto transitorio in un 4+4. Tesi accolta dal giudice, secondo cui «… l’ammissibilità della stipulazione di un contratto di locazione ad uso transitorio di durata inferiore a quella minima stabilita in via ordinaria non è incondizionata, ma deve essere in linea con il disposto dell’art. 5 della legge stessa, il quale demanda alla normazione secondaria di cui all’art. 4, comma 2, della stessa legge la definizione delle condizioni e delle modalità necessarie per la conclusione di validi ed efficaci contratti locativi di natura transitoria. Non sono, quindi, le parti a decidere se e quando poter ricorrere alla tipologia del contratto transitorio, ma è il decreto ministeriale emanato ai sensi della predetta legge a fissare le modalità ed i presupposti, sussistendo i quali è consentito ai contraenti il ricorso al contratto di durata più breve rispetto alla disciplina ordinaria».
Il Tribunale meneghino ha specificato che i contratti di natura transitoria devono prevedere
“una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto – i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza del termine stabilito nel contratto“.
Senza la clausola il contratto diventa ordinario, con una durata non inferiore ai 4+4 e decorrenza dalla data in cui è stato sottoscritto l’accordo tra le parti.