[A cura di: Studio Mabe] La Corte di Cassazione, con ordinanza 19 settembre 2017, n. 21633, ha evidenziato che per la restituzione degli anticipi di cassa effettuati dall’amministratore per coprire debiti sorti in capo al condominio è necessario il titolo che provi l’obbligo di restituzione, non essendo sufficiente la prova del versamento sul conto corrente condominiale.
La vicenda della quale è stata investita la Suprema Corte ha per protagonista un amministratore torinese il quale sosteneva di aver anticipato al condominio da lui amministrato circa 2mila euro al fine di coprire i crediti vantati da alcuni fornitori, e ne richiedeva la restituzione. Il Tribunale di Torino, investito in secondo grado, aveva condannato il condominio a restituire quanto aveva versato l’amministratore sul conto condominiale.
Successivamente, il condominio ha proposto ricorso in Cassazione adducendo due motivi di impugnazione. In primo luogo, evidenziava che il Giudice di pace non aveva specificato se si trattasse di accoglimento della domanda di restituzione della somma o di arricchimento senza causa e, in secondo luogo, l’amministratore non aveva prodotto alcun titolo che giustificasse l’ingiustificato arricchimento.
La Cassazione accoglieva entrambi i motivi. Circa il primo, effettivamente, il Giudice di prima cure non aveva esattamente qualificato la ragione della restituzione. In merito al secondo, la Cassazione evidenziava, facendo riferimento a pronunce della stessa Corte (sentenza 5691/1983 e sentenza 3642/2004), che per configurare l’obbligo di restituzione è necessario un titolo valido.