Un condomino posteggia l’auto in maniera tale che un altro condomino abbia grandi difficoltà a far manovra con la propria vettura per uscire dal parcheggio. La Cassazione ribalta la sentenza d’Appello: non si tratta di violenza privata, ma semplicemente della violazione di norme etiche o sociali. Questo perché il primo condomino non ha completamente impedito, ma soltanto reso più complesso lo spostamento del vicino di casa. Di seguito un estratto della sentenza 1912/2018, che farà certamente discutere.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 1912/2018
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1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva condannato M.S. alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile in quanto responsabile del delitto di violenza privata in danno di C.D..
2. Propone ricorso il difensore dell’imputato articolando tre motivi di censura.
Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art.610 c.p. e il difetto di motivazione in quanto, a fronte della contestazione, nei confronti del M.S., di avere posizionato la propria autovettura in modo da impedire il transito dell’autovettura condotta dalla parte civile, la Corte d’Appello avrebbe ritenuto invece che l’azione dell’imputato avesse semplicemente determinato una riduzione della larghezza del passaggio utile, così enucleando una condotta inidonea ad integrare il reato di violenza privata.
2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in quanto la Corte avrebbe ritenuto provato l’elemento soggettivo del reato sulla base dei rapporti di cattivo vicinato esistenti fra l’imputato e la parte civile, così confondendo i motivi a delinquere con il dolo.
Si osserva, sul punto, che era stato lo stesso M.S. a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, così evidenziando la propria convinzione di avere agito in perfetta legalità.
2.2. Con il terzo motivo ci si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis c.p..
3. Il difensore della parte civile ha presentato, in data 28.9.17, una memoria in cui evidenzia che:
– le prove assunte e la stessa motivazione della Corte d’Appello fanno ritenere che la condotta del M.S. determinò un restringimento dello spazio percorribile dal C.D., così da impedirgli il transito;
– l’elemento soggettivo è configurabile sotto il profilo del dolo generico;
– la richiesta di applicazione della causa di non punibilità è inammissibile perché non formulata nel giudizio di appello.
4. Il difensore dell’imputato ha depositato, in data 11.10.17, una memoria in cui ribadisce l’errata applicazione della legge penale con riguardo all’art.610 c.p. e precisa la ricostruzione dei fatti.
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte d’Appello, analizzando i dati tecnici desumibili dagli atti, pare avere sostituito al giudizio del Tribunale una diversa valutazione fattuale secondo cui il transito dell’auto della parte lesa non era totalmente impedito ma reso difficoltoso data l’angustia dello spazio disponibile.
1.1. Ai fini dell’integrazione del delitto di violenza privata è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016).
Evidentemente, quindi, la mera difficoltà, in capo alla parte offesa, ad eseguire la manovra, pur causata da una condotta volontaria e certamente censurabile da parte del ricorrente, non costituisce violenza privata se non ha determinato un impedimento assoluto alla libertà di movimento.
In tal senso si vedano anche: Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 20/11/2013:
“Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione” e nello stesso senso Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014; Sez. 5, n. 1786 del 20/09/2016; Sez. 5, n. 17794 del 23/02/2017.
1.2. Spetta, quindi, al giudice di rinvio precisare i fatti e valutare se integrino o meno il reato contestato, secondo i principi di diritto enunciati.
2. “La parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all’esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l’annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell’imputato, dell’obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all’esito del gravame”. Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste per nuovo esame.
Spese della parte civile al definitivo.