[A cura di: Maurizio Zichella – vice pres. naz. Arco] Non basta la rideliberazione delle spese approvata dall’assemblea a costituire prova del credito del condominio verso il singolo proprietario esclusivo per i residui passivi di quest’ultimo: soltanto la partecipazione del moroso all’assemblea che approva il bilancio costituisce il necessario riconoscimento del debito. È quanto emerge dall’ordinanza 4306/18, pubblicata il 22 febbraio 2018 dalla II sezione civile della Cassazione. L’ordinanza in oggetto si riferisce alla fattispecie riguardante l’opposizione al decreto ingiuntivo proposto dal proprietario esclusivo nei confronti del condominio, per il pagamento di oneri condominiali arretrati.
La tesi avanzata dal condominio si fonda sull’applicazione dell’art. 1135 c.c. e dell’art. 63 disp.att. secondo la quale la riapprovazione del rendiconto consuntivo contenente i saldi passivi delle gestioni precedenti è prescrittivo nei confronti del condomino moroso e quindi è sufficiente la sua approvazione per consentirne la riscossione nei confronti del condomino inadempiente.
La Cassazione confermando la sentenza d’appello che condannava il condomino moroso al pagamento degli oneri condominiali contestati sulla base della nuova documentazione prodotta in quella sede, riafferma un principio riguardante la problematica della “rideliberazione delle spese”, in particolare riguardo ai saldi passivi delle gestioni precedenti, in relazione ai quali tal genere di rideliberazione non sarebbe idoneo a costituire prova del credito. La questione è nella sostanza quella del valore probatorio attribuibile al riconoscimento, in sede di approvazione di bilancio condominiale, di debiti pregressi dei condòmini: tale specifico riconoscimento è, in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino, riconoscimento/accertamento effettuato dal creditore condominio in proprio favore, quindi come tale non utilizzabile a proprio favore dal condominio stesso.
Alla luce dell’ordinanza appena evidenziata si sottolinea il fatto che per evitare tali situazioni, l’amministratore, alla fine dell’esercizio contabile di riferimento, si attivi così come prescrive la legge, ovvero se non è dispensato dall’assemblea proceda entro 180 giorni dall’approvazione del rendiconto con il recupero coattivo del credito. Tale adempimento per l’amministratore è un obbligo, la cui inosservanza costituisce grave irregolarità consentendo a ciascun condomino di adire l’Autorità Giudiziaria per chiedere la sua revoca.