[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] L’esenzione Imu per i terreni agricoli prevista a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali riguarda anche coloro che sono già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni. Il chiarimento è appena arrivato dal dipartimento Finanze del Mef con la risoluzione n. 1/Df.
La legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dal 2016, sono esenti dall’Imu, tra gli altri, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (articolo 1, comma 13, legge 208/2015).
Per beneficiare del trattamento agevolato è necessaria la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
La risoluzione in esame è stata pubblicata per chiarire i dubbi, portati all’attenzione del dipartimento delle Finanze, relativi alla compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale e con la possibilità per gli stessi di continuare a essere iscritti nella previdenza agricola. In altri termini, ci si è chiesti se l’esenzione Imu per i terreni agricoli prevista a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali si applicasse anche a coloro che sono già pensionati.
Innanzitutto, la risoluzione ricorda le definizioni di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale che si ricavano dalla normativa di riferimento:
La risoluzione sottolinea che da queste definizioni e dalla lettura sistematica della disciplina legislativa è possibile ricavare, innanzitutto, che non è richiesto che coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.
Inoltre, il legislatore ha previsto per coloro che sono qualificati come coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali l’obbligo di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitualità e prevalenza. La valutazione dell’abitualità e prevalenza (cfr articolo 2, legge 9/1963), peraltro, deve essere effettuata rispetto a un’altra attività lavorativa. La percezione di un trattamento pensionistico, quindi, non fa venire meno l’obbligo di iscrizione. Del resto, la normativa previdenziale prevede che i lavoratori che versano i contributi successivamente alla data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa (cfr articolo 7, legge 9/1963 e articolo 9, legge 233/1990).
Inoltre, con specifico riferimento agli imprenditori agricoli professionali, la risoluzione ricorda che la compatibilità dello svolgimento dell’attività agricola con lo status di pensionato si evince chiaramente dalla circostanza che dal calcolo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento della relativa qualifica sono escluse, tra l’altro, le pensioni di ogni genere. Ne consegue che la qualifica di Iap può essere riconosciuta anche a un soggetto già in pensione.
Del resto, dalla stessa disciplina Imu emerge l’ipotesi in cui il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale pensionati continuano a svolgere attività agricola, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui, appunto, si sia già in pensione.
In conclusione, quindi, sono esenti dall’Imu tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni, e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.