Anche la proroga sta per scadere. Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato dal 28 febbraio al 9 marzo il termine ultimo per le comunicazioni all’anagrafe tributaria di diversi dati, tra cui quelli che gli amministratori di condominio devono inviare – ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate dei singoli condòmini – con riguardo alle spese sostenute nel 2017 dal condominio per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Di seguito, un estratto del provvedimento del direttore dell’Agenzia.
Al paragrafo 3 si legge:
In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, concernente la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2017, i soggetti individuati dall’articolo 2 del citato decreto trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2018.
L’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 ha stabilito che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Ciò premesso, alcune associazioni di categoria rappresentative dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sopra elencati hanno manifestato l’esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Considerato che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio rie sono variate rispetto a quelle dell’anno precedente, con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, vengono prorogati di nove giorni, esclusivamente con riferimento ai dati relativi all’anno 2017, i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.