[A cura di: FiscoOggi – Agenzia delle Entrate] Per il 2018, il limite di reddito rilevante per l’esenzione dal pagamento del canone tv, prevista a favore di coloro che hanno un’età pari o superiore a 75 anni, passa da 6.713,98 a 8.000 euro. A stabilirlo è il decreto 16 febbraio 2018, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale. Restano ferme le altre condizioni richieste dalla legge.
La legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha previsto che, a partire dal 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito, proprio e del coniuge, non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità (cioè 6.713,98 annui), senza conviventi, sia abolito il pagamento del canone tv, con esclusivo riferimento all’apparecchio televisivo collocato nel luogo di residenza (articolo 1, comma 132).
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 152 a 161) ha introdotto numerose novità in materia di canone tv, stabilendo che:
La stessa legge ha anche previsto che, per gli anni dal 2016 al 2018, una parte delle eventuali maggiori entrate (extra gettito) versate a titolo di canone tv (rispetto a quelle indicate nel bilancio di previsione per il 2016) può essere destinata, con decreto del Mef, all’ampliamento, fino a 8mila euro, della soglia reddituale prevista per l’esenzione a favore di coloro che hanno 75 anni o più.
Sulla base delle disposizioni normative sopra ricordate, il decreto appena pubblicato, quindi, ha stabilito che, per il 2018, viene ampliata fino a 8mila euro la soglia reddituale prevista per l’esenzione dal pagamento del canone tv a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Restano fermi tutti gli atri requisiti richiesti dalla legge. Il decreto, infine, attribuisce a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di attuazione dell’agevolazione.