Cavedio: vietato trasformarlo in un accessorio dell’alloggio
Un maggiore utilizzo della cosa comune da parte di un condomino è lecito. Non lo è, invece, il suo utilizzo esclusivo, supportato da opere che ne rendano impossibile la fruizione da parte degli altri condòmini. Questa in sostanza, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 5358 del 7 marzo 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 7.3.2018,
n. 5358
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Premesso che..
Il Condominio controricorrente, affermando che il condomino B. aveva aperto una porta sul muro comune del cavedio interno così asservendolo all’uso esclusivo del proprio appartamento, aveva chiesto al giudice di ordinare la rimozione dell’opera e il ripristino del luogo. Il Tribunale di Trani-Barletta aveva accolto la domanda e ordinato a B. di “procedere alla immediata chiusura della porta (..) con immediata rimozione di tutto quanto impedisca l’utilizzazione comune” del cavedio.
Avverso la sentenza ha instaurato giudizio di impugnazione B.. La Corte d’appello di Bari ha rigettato l’impugnazione e, con sentenza depositata il 9 dicembre 2013, ha confermato la sentenza di primo grado.
B. propone ricorso per cassazione.
Il Condominio … resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza dei suoi motivi.
Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.
Considerato che..
Il ricorso è articolato in due motivi.
- Il primo motivo denuncia, ai sensi del primo comma dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1122, 1139 cod. civ.: la Corte d’appello, nell’escludere la possibilità di un uso autonomo del bene comune da parte del singolo condomino, avrebbe violato le suddette disposizioni, e in particolare l’art. 1102 che appunto prevede che ciascun condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello non ha escluso la possibilità di un uso autonomo del singolo condomino, ma ha invece confermato la qualificazione di uso esclusivo, pregiudicante il pari uso degli altri condòmini, del cavedio. Parte del cavedio era infatti stata trasformata, da B. in un “vero e proprio accessorio” dell’appartamento posto al primo piano, “alterandone la destinazione propria”: qualificazione alla quale il giudice di primo grado è giunto sulla base delle risultanze processuali e in particolare dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio.
- Il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’appello delibato gli elementi di fatto che avrebbero dato ragione dell’assenza di pregiudizio per l’utilizzo degli altri condomini, nonché violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.
Anche questo motivo non può essere accolto. Il ricorrente attraverso la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo e della violazione delle disposizioni sulle prove in realtà contesta, come con il precedente motivo, la qualificazione di uso esclusivo di parte del cavedio operata dal giudice di primo grado e fatta propria dal giudice d’appello.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.
(omissis)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell’avvocato …, che si è dichiarato antistatario.