Furto in appartamento passando dai ponteggi: responsabile anche il condominio
Per un furto avvenuto in un appartamento, con tutta probabilità passando dai ponteggi per l’esecuzione di opere di manutenzione e ristrutturazioni, sono ritenuti responsabili non solo la ditta appaltatrice dei lavori, ma anche il subappaltatore, il condominio e la stessa famiglia derubata. È quanto confermato dall’ordinanza di Cassazione 5677 dello scorso 9 marzo. Di seguito un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 9.3.2018,
n. 5677
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Rilevato che:
- a seguito di un furto commesso da ignoti nella loro abitazione, A.B. e R.B. agirono nei confronti della E. s.r.l., di cui assumevano la responsabilità perché, quale appaltatrice di lavori commissionati dal Condominio, aveva realizzato dei ponteggi privi di cautele volte ad evitare intrusioni nell’edificio;
- nel giudizio si costituirono, a seguito di chiamata in causa, anche il Condominio e la D. s.r.l., subappaltatrice totale dei lavori;
- il Tribunale di Genova affermò la responsabilità paritaria dei tre convenuti (individuando un concorso nella misura del 25% a carico di ciascuno e, quindi – complessivamente – del 75%), oltre ad un concorso degli stessi attori (nella residua misura del 25%), condannando i predetti convenuti, in solido, al pagamento di oltre 22.500 euro ed accessori;
- pronunciando sul gravame principale della soc. D. s.r.l. e su quelli incidentali proposti dalle altre parti, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado;
- ha proposto ricorso per cassazione la soc. D. s.r.l., affidandosi a due motivi; hanno resistito, con unico controricorso, A.B. e R.B.;
- è stata depositata proposta ex art. 380 bis cod. proc., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;
- la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
- col primo motivo («inesistenza della motivazione art. 112 c.p.c. della sentenza in relazione al motivo di gravame n. 2 di cui all’atto di appello pagine 6-7»), la ricorrente si duole che la Corte non abbia speso neppure una parola in ordine al rilievo – compiuto col secondo motivo dell’atto di appello – circa il difetto di elementi di prova sul percorso che avrebbero seguito gli ipotetici ladri per entrare e uscire dall’abitazione degli attori;
- premesso che la Corte ha motivatamente fatto propria la ricostruzione del primo giudice (che – come emerge anche dal controricorso – aveva ritenuto maggiormente plausibile l’ipotesi che i ladri avessero utilizzato il ponteggio per allontanarsi con la refurtiva), il motivo è inammissibile poiché – pur prospettando formalmente l’omessa pronuncia su un motivo di appello – mira, nella sostanza, a contestare la ricostruzione della vicenda in funzione di una lettura alternativa volta ad escludere l’utilizzo dei ponteggi;
- il secondo motivo (che denuncia la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., e 2697 cod. civ. e censura la Corte per «non avere posto […] a fondamento della propria decisione il compendio probatorio») è inammissibile, in quanto si risolve in una generica critica della valutazione del materiale probatorio, funzionale, anche in questo caso, ad un diverso apprezzamento di merito e all’esclusione della responsabilità della ricorrente;
- (omissis);
- le spese di lite seguono la soccombenza;
- trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200) e agli accessori di legge.