Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose – come, nella fattispecie, secchi d’acqua, cartaccia e mozziconi di sigarette sul balcone dei vicini del piano di sotto – non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone.
È uno dei principi di diritto richiamati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 9474/2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 9474/2018
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1. F.D. ricorre per cassazione impugnando la sentenza con la quale il tribunale di Pescara lo ha condannato, previa riqualificazione del fatto contestato negli articoli 674 e 659 del codice penale, alla pena di euro 400 di ammenda in relazione al solo reato di cui all’articolo 674 del codice penale, assolvendolo per il resto, perché, mediante il getto di secchi d’acqua, carta straccia e mozziconi di sigaretta sul balcone dell’appartamento sottostante, procurando anche rumori molesti in varie ore della giornata, per petulanza ed altro biasimevole motivo, recava molestia e disturbo a P.C. ed al suo nucleo familiare abitante dell’appartamento sottostante al suo. (omissis).
2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente a mezzo del difensore articola due motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’erronea interpretazione della legge penale in relazione all’articolo 674 del codice penale e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e, del codice di procedura penale), sul rilievo che l’imputato doveva essere assolto dal reato di cui all’articolo 674 del codice penale per insussistenza del fatto dovendosi escludere che il getto d’acqua proveniente dall’alto sia sussumibile nell’ambito di una delle ipotesi criminose descritte dall’articolo 674 del codice penale, avendo il getto attinto cose e non persone, senza neppure che sia stata accertata la consistenza del versamento, e, in ogni caso, il ricorrente andava prosciolto per non aver commesso il fatto, quantomeno a livello dubitativo ex articolo 530 cpv. del codice di procedura penale, essendo stato accertato che egli non era l’unico ad abitare l’appartamento dal quale il getto d’acqua sarebbe scaturito né, a tal fine, potevano essere utilizzate le dichiarazioni attribuite all’imputato sul luogo del fatto da parte della polizia giudiziaria, stante il divieto di utilizzabilità di cui all’articolo 62 del codice di procedura penale.
(omissis)
1. Si dà atto che la motivazione della sentenza è redatta in forma semplificata.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione sulla base del secondo motivo.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Dal testo della sentenza impugnata, neppure contrastata in parte qua dal ricorrente, risulta che il teste, F.C., ha deposto affermando di aver notato i panni stesi e l’ombrellone bagnato nonché una pattuglia dei Carabinieri che parlava con sua moglie, P.C., la quale riferì che la mattina del 16 luglio 2012, avendo sentito dei rumori provenire dall’appartamento sovrastante, uscì sul balcone e anch’ella vide l’ombrellone ed i panni stesi “pieni” d’acqua.
Non vide però chi avesse fatto ciò, ma richiese l’intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, avevano scattato alcune foto.
La teste C. ha dichiarato che, in presenza del maresciallo S., l’imputato si era assunto la responsabilità del fatto, dicendo che l’aveva fatto per dispetto.
Sulla base di questa testimonianza, il Tribunale, ha ritenuto provata la commissione del reato e quindi ha accertato che il getto d’acqua fosse riconducibile all’imputato cosicché ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 674 cod. pen., condannando l’imputato alla pena di euro 400 di ammenda.
3. Il ricorrente lamenta che il Tribunale gli ha attribuito il fatto contestato sulla base di una dichiarazione che, proveniente dall’imputato stesso, era e doveva ritenersi inutilizzabile.
Nel caso di specie, l’imputato aveva reso la dichiarazione autoaccusatoria in presenza dei Carabinieri e, al tempo stesso, della persona offesa che l’aveva chiaramente percepita.
(omissis)
Pur essendo condivisibile l’affermazione secondo la quale la contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l’offesa, l’imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone (Sez. 3, n. 22032 del 13/04/2010), deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014, dep. 2015).
La qual cosa deve ritenersi del tutto sussistente nel caso di specie in considerazione del fatto che il getto ha interessato un luogo abitualmente frequentato dalle persone che abitavano l’appartamento.
(omissis)
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena con rinvio per nuovo esame al tribunale di Pescara.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.