[A cura di: ing. Fabio Aquila , ing. Angela M. Grandola – Commissione Sicurezza Industriale, Ordine Ingegneri della Provincia di Torino] L’amministratore di condominio è una figura professionale che, per la natura complessa delle attività che è chiamato a svolgere, necessita sempre di più di competenze specialistiche e multidisciplinari, non ultime quelle relative alla sicurezza sul lavoro. Scopo di questo articolo è fornire all’amministratore le informazioni principali per garantire tutela e maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità nella gestione delle attività lavorative in condominio.
In Italia la legge che regolamenta la sicurezza sui luoghi di lavoro (il c.d. Testo Unico sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro) è Il D.Lgs. 81/08. Il Testo Unico prevede che qualsiasi impresa, con anche solo un lavoratore, istituisca un ente aziendale che ha il compito di prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori, mediante una serie di attività continue i cui criteri minimi di riferimento sono dettati dalla legge.
Questo ente si chiama Servizio di Prevenzione E Protezione (Spp), ed è composto principalmente da tre soggetti:
Questi soggetti devono provvedere alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. DVR), ed attuare tutte le misure previste per prevenire e proteggere dagli infortuni e malattie professionali i lavoratori.
In tutto ciò, quali sono i ruoli e le responsabilità dell’amministratore? In primo luogo l’amministratore, in qualità di titolare dei contratti di fornitura (di beni e servizi) all’interno del condominio, si configura come committente, pertanto è su di lui che ricade l’obbligo di qualifica dei fornitori ai senti dell’art. 26 del Testo Unico.
In particolare, il committente (nel nostro caso l’amministratore), prima di commissionare qualsiasi tipo di lavoro è obbligato a verificare i requisiti tecnico professionali dell’impresa fornitrice. Il processo di qualifica richiede l’acquisizione da parte dell’amministratore di una serie di evidenze documentali atte a provare la conformità dell’impresa nei confronti del D.Lgs. 81/08. Troppo spesso ci si ferma alla verifica del Durc e della visura camerale, tralasciando l’aspetto legato alla gestione della sicurezza (DVR, DUVRI, POS). È necessario quindi provvedere ad un’opportuna collaborazione tra le parti con l’adozione delle dovute misure, nonché ad una verifica dei requisiti più attenta rispetto alla semplice “autocertificazione”, per esempio con l’acquisizione degli attestati dei lavoratori del fornitore, i contatti del Servizio di Prevenzione e Protezione etc.
Nella fattispecie, andiamo ad elencare tre casi in cui l’amministratore può trovarsi:
Nel primo caso l’amministratore, si configura come un datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed è quindi obbligato ad istituire il sopra citato Servizio di Prevenzione e Protezione attuando le misure di tutela necessarie.
Nel secondo caso, l’amministratore si configura come responsabile dei lavori, e deve pertanto provvedere alla qualifica dell’impresa esecutrice prima dell’affidamento dell’incarico (in alternativa, l’amministratore può decidere di nominare un responsabile dei lavori conferendo per esempio incarico ad un professionista).
Nel terzo caso l’amministratore, pur configurandosi ancora come responsabile dei lavori, ha il compito di provvedere a nominare il coordinatore per la sicurezza (CSP/CSE), che gestisce per suo conto gli aspetti legati alla sicurezza durante lo svolgimento dei lavori in cantiere.
Prevedere da parte dell’amministratore un valido sistema di qualifica dei fornitori costituisce dei vantaggi:
Per un maggiore approfondimento dei temi trattati si rimanda alle guide gratuite realizzate dalla Commissione Sicurezza Industriale dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino: un lavoro coordinato dall’ing. Michele Buonanno e dall’arch. Francine Amsler, con il contributo dell’avv. Andrea Milani , i cui contenuti sono scaricabili tramite i relativi siti internet di sotto riportati: