[A cura di: Avv. Emanuele Bruno di Matera – www.studiobruno.info] La sentenza della Cassazione n. 1237/2018, ha avuto molta rilevanza ed è stata intesa come obbligo di sottoporre a procedimento di mediazione l’azione volta a chiedere ed ottenere, ex art. 64 disp. att. c.c., la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio. La questione necessita di maggiore attenzione.
Va subito chiarito che i giudici di legittimità erano stati chiamati a decidere circa la (non) ricorribilità in Cassazione avverso il decreto con cui la corte di appello aveva dichiarato improcedibile la domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
La S.C. non si è occupata direttamente della eventuale obbligatorietà del tentativo di mediazione, limitandosi a descrivere i tratti fondamentali del procedimento di revoca. In sintesi, il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio:
La celerità, l’urgenza, l’eccezionalità, porterebbero ad escludere l’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
La comprensione della questione presuppone l’analisi delle norme di seguito richiamate.
L’art. 71 quater – disp. att. c.c., sottopone ad obbligo di mediazione le controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile (…).
Il tribunale di Vasto, con sentenza del 04.05.2017, ha affermato che l’art. 71-quater dis. att. c.c. deve considerarsi norma speciale e, in quanto tale, prevalente rispetto alla norma generale di cui all’art. 5, comma 4°, lett. f) del D.Lgs. n. 28/2010 (procedimento di mediazione) che sottrae all’obbligo di mediazione i procedimenti camerali, dunque, sussiste l’obbligo di mediazione obbligatoria.
L’orientamento è stato confermato da tribunale di Macerata, 10.01.2018: l’art. 71-quater disp. att. c.c., in quanto norma speciale, deve prevalere sulla norma generale di cui al citato art. 5, comma 4, lett. f, D.Lgs. n. 28/10, talché quest’ultimo non è affatto di ostacolo all’obbligo del preventivo esperimento del procedimento di mediazione (nel caso di specie, il tribunale investito della richiesta di revoca di un amministratore condominiale, ha ritenuto necessario, sotto pena di improcedibilità della domanda avanzata dal ricorrente, il preventivo espletamento del procedimento di mediazione ed ha quindi assegnato alle parti il termine previsto dalla legge per provvedervi).
La revoca è disciplinata dall’art. 64 disp. att., pertanto, statuisce il tribunale di Padova (24/02/2015), per il combinato disposto degli artt. 71 quater e 64 disp. att. c.c., la revoca rientra tra le controversie soggette all’obbligo della mediazione ai sensi del d.Lgs. n. 28/2010.
La revoca di un amministratore di condominio è un evento straordinario che, a seguito della riforma del 2012, presuppone requisiti (art. 1129 c.c.) seri e concreti, tali da rendere l’argomento di rilevanza pubblica (es. mancata esecuzione degli adempimenti fiscali, distrazione o confusione del patrimonio). Sottrarre la questione al vaglio diretto del tribunale, significa certamente:
A ben vedere, i principi espressi da Cassazione con la sentenza n. 1237/2018 paiono opposti all’orientamento dei tribunali richiamati. Tant’è che molti commenti auspicano un intervento chiarificatore che escluda l’obbligatorietà della mediazione.
Tuttavia, dal punto di vista pratico, in attesa di ulteriori sviluppi ed al fine di evitare dichiarazioni di improcedibilità da parte del tribunale pare opportuno, in caso di revoca, considerare obbligatorio il procedimento di mediazione.