Integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all’interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condòmini. È il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 15200/2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. IV pen., sent. n. 15200/2018
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1. Con sentenza del 24.1.2017 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della prima sentenza, ha riqualificato il delitto sub b) in quello di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), e ha rideterminato la pena nei confronti di G.C. in due anni di reclusione, confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando quanto segue.
I) Mancata riqualificazione della fattispecie delittuosa contestata di cui all’art. 624-bis cod. pen. in quella di cui all’art. 624 cod. pen..
Deduce che il furto in questione non è stato perpetrato all’interno di un luogo di privata dimora.
II) Mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in relazione al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell’oggetto sottratto.
(omissis)
IV) Mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Dalla mera lettura della sentenza di primo grado si evince che il furto è stato perpetrato all’interno della corte condominiale ove era parcheggiata l’autovettura della persona offesa, sicché nel caso trova applicazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all’interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condòmini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013).
2. Il secondo motivo è privo di pregio, in virtù del costante orientamento della Corte regolatrice che ritiene come la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presupponga necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res” (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017).
Conseguentemente, è inappuntabile la valutazione dei giudici di merito, che non hanno riconosciuto la detta attenuante in relazione al furto di una somma di cento euro, certamente non irrisoria dal punto di vista economico.
(omissis)
4. Il quarto motivo è fondato.
Occorre convenire con il ricorrente che la sentenza impugnata omette completamente di motivare in merito al giudizio di bilanciamento delle circostanze, con particolare riguardo alla richiesta difensiva di prevalenza della attenuanti generiche sulle aggravanti.
Si tratta di una evidente carenza motivazionale che impone l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio alla Corte bolognese affinché espliciti le sue valutazioni in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Il ricorso va rigettato nel resto.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il bilanciamento delle circostanze, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna.
Rigetta nel resto il ricorso.