[A cura di: dott.ssa Silvia Zanetta] Ai sensi del primo comma dell’art. 67 disp. Att. c.c., “ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”. Ogni condomino, quindi, ha la facoltà di farsi rappresentare in assemblea da altri condòmini o da terzi, conferendo tale potere attraverso una delega scritta.
Prima della riforma del diritto condominiale (Legge 220/2012), la delega poteva essere conferita anche in forma orale.
La ratio della delega è quella di permettere ai condòmini che non possono presenziare all’assemblea di parteciparvi ugualmente. Si noti che il condomino che delega un altro soggetto non deve giustificare la scelta: è una decisione rimessa alla libertà del singolo condomino.
Nella prassi, succede che un soggetto terzo partecipi all’assemblea dichiarando di intervenire in nome e per conto di un condomino, senza tuttavia averne i poteri. È il fenomeno del c.d. “falso delegato” o “falsus procurator”, che può verificarsi nei seguenti casi:
In quest’ultimo caso, il voto del falso delegato non è né nullo né annullabile. Il condomino falsamente rappresentato può:
Nel caso in cui il voto del falso delegato fosse determinante ai fini del calcolo del quorum per l’adozione della delibera, l’amministratore può decidere di riconvocare l’assemblea con lo scopo di sanare il vizio. L’amministratore è dunque chiamato ad effettuare la c.d. prova della resilienza, cioè verificare se l’assemblea avrebbe comunque raggiunto il quorum deliberato escludendo dal calcolo il voto del falso delegato.
È facoltà del condomino falsamente rappresentato di agire nei confronti del falso delegato per il risarcimento dell’eventuale danno sofferto.